Art. 11 
                 Fasi delle procedure di affidamento 
(artt. 16, 17, 19, r.d. n. 2440/1923; Art. 109, d. P.R. n. 554/1999) 
 
  1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici  hanno  luogo
nel rispetto  degli  atti  di  programmazione  delle  amministrazioni
aggiudicatrici,  se  previsti  dal  presente  codice  o  dalle  norme
vigenti. 
  2. Prima dell'avvio delle procedure di  affidamento  dei  contratti
pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano  o  determinano
di contrarre, in conformita' ai propri ordinamenti, individuando  gli
elementi essenziali del contratto e  i  criteri  di  selezione  degli
operatori economici e delle offerte. 
  3. La selezione dei partecipanti avviene mediante uno  dei  sistemi
previsti  dal  presente  codice  per  l'individuazione  dei  soggetti
offerenti. 
  4. Le procedure di affidamento  selezionano  la  migliore  offerta,
mediante uno dei criteri previsti dal  presente  codice.  Al  termine
della procedura e' dichiarata l'aggiudicazione provvisoria  a  favore
del miglior offerente. 
  5. La  stazione  appaltante,  previa  verifica  dell'aggiudicazione
provvisoria  ai   sensi   dell'articolo   12,   comma   1,   provvede
all'aggiudicazione definitiva. 
  6. Ciascun concorrente non  puo'  presentare  piu'  di  un'offerta.
L'offerta  e'  vincolante  per  il  periodo  indicato  nel  bando   o
nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni
dalla scadenza del termine per  la  sua  presentazione.  La  stazione
appaltante puo' chiedere agli  offerenti  il  differimento  di  detto
termine. 
  7.  L'aggiudicazione  definitiva  non  equivale   ad   accettazione
dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario e' irrevocabile  fino  al
termine stabilito nel comma 9. 
  8. L'aggiudicazione definitiva diventa efficace  dopo  la  verifica
del possesso dei prescritti requisiti. 
  9. Divenuta efficace l'aggiudicazione  definitiva,  e  fatto  salvo
l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle  norme
vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha
luogo entro il termine di  sessanta  giorni,  salvo  diverso  termine
previsto nel bando o nell'invito  ad  offrire,  ovvero  l'ipotesi  di
differimento espressamente concordata  con  l'aggiudicatario.  Se  la
stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, ovvero il
controllo di cui all'articolo 12, comma 3, non  avviene  nel  termine
ivi previsto, l'aggiudicatario puo', mediante  atto  notificato  alla
stazione appaltante, sciogliersi  da  ogni  vincolo  o  recedere  dal
contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo,  salvo  il
rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di lavori, se
e'  intervenuta  la  consegna  dei  lavori   in   via   di   urgenza,
l'aggiudicatario ha diritto al rimborso  delle  spese  sostenute  per
l'esecuzione dei  lavori  ordinati  dal  direttore  dei  lavori,  ivi
comprese quelle per opere provvisionali. 
  10. Il contratto non puo' comunque essere stipulato prima di trenta
giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento  di
aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 79, salvo motivate ragioni  di
particolare  urgenza  che  non  consentono   all'amministrazione   di
attendere il decorso del  predetto  termine.  La  deroga  di  cui  al
periodo  precedente  non  si  applica   ai   contratti   relativi   a
infrastrutture strategiche e insediamenti  produttivi,  di  cui  alla
parte II, titolo III, capo IV. 
  11.  Il  contratto  e'  sottoposto   alla   condizione   sospensiva
dell'esito  positivo  dell'eventuale  approvazione  e   degli   altri
controlli previsti dalle norme proprie delle  stazioni  appaltanti  o
degli enti aggiudicatori. 
  12. L'esecuzione del contratto puo' avere inizio solo dopo  che  lo
stesso e' divenuto efficace,  salvo  che,  in  casi  di  urgenza,  la
stazione appaltante o l'ente  aggiudicatore  ne  chieda  l'esecuzione
anticipata, nei modi e alle condizioni previste dal regolamento. 
  13. Il contratto e' stipulato mediante atto  pubblico  notarile,  o
mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale  rogante
dell'amministrazione  aggiudicatrice,   ovvero   mediante   scrittura
privata, nonche' in forma elettronica secondo le  norme  vigenti  per
ciascuna stazione appaltante.