Art. 113. 
           Garanzie di esecuzione e coperture assicurative 
         (art. 30, commi 2, 2-bis, 2-ter, legge n. 109/1994) 
 
  1. L'esecutore del contratto e' obbligato a costituire una garanzia
fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. In  caso  di
aggiudicazione con ribasso d'asta  superiore  al  10  per  cento,  la
garanzia fideiussoria e' aumentata di tanti punti percentuali  quanti
sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso  sia  superiore
al 20 per cento, l'aumento e' di due punti percentuali per ogni punto
di ribasso superiore al 20 per cento. 
  2. La fideiussione bancaria o la polizza  assicurativa  di  cui  al
comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al  beneficio  della
preventiva  escussione   del   debitore   principale,   la   rinuncia
all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del  codice  civile,
nonche' l'operativita' della garanzia medesima entro quindici giorni,
a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
  3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1  e'  progressivamente
svincolata a  misura  dell'avanzamento  dell'esecuzione,  nel  limite
massimo  del  75  per  cento  dell'iniziale  importo  garantito.   Lo
svincolo, nei termini e per  le  entita'  anzidetti,  e'  automatico,
senza necessita' di benestare del committente, con la sola condizione
della   preventiva   consegna   all'istituto   garante,   da    parte
dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei
lavori o di analogo documento, in originale  o  in  copia  autentica,
attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per
cento dell'iniziale  importo  garantito,  e'  svincolato  secondo  la
normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in
deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna  degli
stati di  avanzamento  o  della  documentazione  analoga  costituisce
inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale  la
garanzia e' prestata. 
  4. La mancata  costituzione  della  garanzia  di  cui  al  comma  1
determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della  cauzione
provvisoria  di  cui  all'articolo  75  da   parte   della   stazione
appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione  al  concorrente
che segue nella graduatoria. 
  5.  La  garanzia  copre  gli  oneri  per  il  mancato  od  inesatto
adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione  del
certificato di collaudo provvisorio o  del  certificato  di  regolare
esecuzione. 
 
          Nota all'art. 113: 
              - Per l'art. 1957, comma 2, del codice civile, si  veda
          nelle note all'art. 75.