Art. 128 
                 Programmazione dei lavori pubblici 
                    (art. 14, legge n. 109/1994) 
 
    1. L'attivita' di realizzazione dei lavori  di  cui  al  presente
codice di singolo importo superiore a 100.000 euro  si  svolge  sulla
base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le
amministrazioni  aggiudicatrici  predispongono   e   approvano,   nel
rispetto dei documenti programmatori, gia' previsti  dalla  normativa
vigente, e della normativa  urbanistica,  unitamente  all'elenco  dei
lavori da realizzare nell'anno stesso. 
    2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di  studi
di fattibilita' e di identificazione  e  quantificazione  dei  propri
bisogni   che   le   amministrazioni   aggiudicatrici   predispongono
nell'esercizio   delle   loro   autonome   competenze    e,    quando
esplicitamente  previsto,  di  concerto  con   altri   soggetti,   in
conformita'  agli  obiettivi  assunti  come  prioritari.  Gli   studi
individuano i lavori  strumentali  al  soddisfacimento  dei  predetti
bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali
ed economico-finanziarie degli stessi e  contengono  l'analisi  dello
stato di fatto di ogni  intervento  nelle  sue  eventuali  componenti
storico-artistiche,  architettoniche,  paesaggistiche,  e  nelle  sue
componenti   di    sostenibilita'    ambientale,    socio-economiche,
amministrative  e  tecniche.  In   particolare   le   amministrazioni
aggiudicatrici individuano con priorita' i bisogni che possono essere
soddisfatti tramite  la  realizzazione  di  lavori  finanziabili  con
capitali privati, in quanto suscettibili di  gestione  economica.  Lo
schema di programma triennale e i  suoi  aggiornamenti  annuali  sono
resi pubblici, prima della  loro  approvazione,  mediante  affissione
nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici per  almeno  sessanta
giorni  consecutivi  ed  eventualmente  mediante  pubblicazione   sul
profilo di committente della stazione appaltante. 
    3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di  priorita'.
Nell'ambito di tale ordine sono da  ritenere  comunque  prioritari  i
lavori di manutenzione, di  recupero  del  patrimonio  esistente,  di
completamento  dei  lavori  gia'  iniziati,  i   progetti   esecutivi
approvati, nonche' gli interventi per i quali ricorra la possibilita'
di finanziamento con capitale privato maggioritario. 
    4. Nel programma triennale sono altresi' indicati i beni immobili
pubblici che, al fine di quanto previsto dall'articolo 53,  comma  6,
possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo  diritto
di superficie,  previo  esperimento  di  una  gara;  tali  beni  sono
classificati e valutati anche  rispetto  ad  eventuali  caratteri  di
rilevanza   storico-artistica,   architettonica,   paesaggistica    e
ambientale  e  ne  viene  acquisita  la  documentazione  catastale  e
ipotecaria. 
    5. Le  amministrazioni  aggiudicatrici  nel  dare  attuazione  ai
lavori  previsti  dal  programma  triennale  devono   rispettare   le
priorita' ivi indicate. Sono fatti salvi gli  interventi  imposti  da
eventi imprevedibili o calamitosi, nonche' le modifiche dipendenti da
sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari  ovvero  da  altri
atti amministrativi adottati a livello statale o regionale. 
    6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale e'  subordinata,
per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di  euro,  alla  previa
approvazione di uno studio di fattibilita' e, per i lavori di importo
pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione  della
progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'articolo  93,  salvo
che per  i  lavori  di  manutenzione,  per  i  quali  e'  sufficiente
l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria  dei
costi. 
    7.  Un  lavoro  puo'   essere   inserito   nell'elenco   annuale,
limitatamente ad uno o piu' lotti, purche' con riferimento all'intero
lavoro sia stata elaborata  la  progettazione  almeno  preliminare  e
siano  state  quantificate   le   complessive   risorse   finanziarie
necessarie per la realizzazione  dell'intero  lavoro.  In  ogni  caso
l'amministrazione aggiudicatrice nomina, nell'ambito del personale ad
essa addetto, un soggetto  idoneo  a  certificare  la  funzionalita',
fruibilita' e fattibilita' di ciascun lotto. 
    8. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell'elenco
annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici  vigenti  o
adottati. Ove gli enti locali  siano  sprovvisti  di  tali  strumenti
urbanistici, decorso inutilmente un anno dal termine ultimo  previsto
dalla normativa vigente per la loro  adozione,  e  fino  all'adozione
medesima, gli enti stessi sono  esclusi  da  qualsiasi  contributo  o
agevolazione dello Stato in materia di lavori pubblici.  Resta  ferma
l'applicabilita' delle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11  e
19 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.  327
e di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.
267. 
    9.   L'elenco   annuale   predisposto    dalle    amministrazioni
aggiudicatrici  deve  essere   approvato   unitamente   al   bilancio
preventivo, di cui costituisce parte  integrante,  e  deve  contenere
l'indicazione  dei  mezzi  finanziari  stanziati   sullo   stato   di
previsione o sul proprio  bilancio,  ovvero  disponibili  in  base  a
contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o
di altri enti  pubblici,  gia'  stanziati  nei  rispettivi  stati  di
previsione o bilanci, nonche' acquisibili ai  sensi  dell'articolo  3
del  decreto-legge  31  ottobre  1990,  n.   310,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990,  n.  403,  e  successive
modificazioni. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale puo' essere
realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario  che  non
utilizzi   risorse   gia'   previste   tra   i    mezzi    finanziari
dell'amministrazione al momento della formazione  dell'elenco,  fatta
eccezione per le risorse resesi  disponibili  a  seguito  di  ribassi
d'asta o di economie. Agli enti locali si applicano  le  disposizioni
previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
    10. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o  non  ricadenti
nelle ipotesi di  cui  al  comma  5,  secondo  periodo,  non  possono
ricevere  alcuna  forma  di  finanziamento  da  parte  di   pubbliche
amministrazioni. 
    11. Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad adottare  il
programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli
schemi tipo,  che  sono  definiti  con  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti e sono pubblicati sul sito informatico
del Ministero delle infrastrutture e trasporti di cui al decreto  del
Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e per  estremi  sul
sito informatico presso l'Osservatorio. 
    12. I programmi triennali  e  gli  aggiornamenti  annuali,  fatta
eccezione per quelli predisposti  dagli  enti  e  da  amministrazioni
locali e loro associazioni e consorzi,  sono  altresi'  trasmessi  al
CIPE, per la verifica  della  loro  compatibilita'  con  i  documenti
programmatori vigenti. 
 
          Note all'art. 128: 
              - Il testo degli articoli 9, 10, 11 e  19  del  decreto
          del Presidente della Repubblica  8  giugno  2001,  n.  327,
          citato all'art. 93, e' il seguente: 
              "Art. 9 (Vincoli derivanti da piani urbanistici). -  1.
          Un bene e' sottoposto al vincolo preordinato  all'esproprio
          quando diventa efficace l'atto di  approvazione  del  piano
          urbanistico generale, ovvero una sua variante, che  prevede
          la  realizzazione  di  un'opera  pubblica  o  di   pubblica
          utilita'. 
              2. Il vincolo preordinato all'esproprio ha la durata di
          cinque anni. Entro tale termine,  puo'  essere  emanato  il
          provvedimento che comporta  la  dichiarazione  di  pubblica
          utilita' dell'opera. 
              3. Se non e'  tempestivamente  dichiarata  la  pubblica
          utilita' dell'opera, il vincolo  preordinato  all'esproprio
          decade e trova applicazione la disciplina dettata dall'art.
          9  del  testo  unico  in  materia  edilizia  approvato  dal
          Consiglio dei Ministri nella riunione del 24 maggio 2001. 
              4. Il vincolo preordinato all'esproprio,  dopo  la  sua
          decadenza, puo'  essere  motivatamente  reiterato,  con  la
          rinnovazione  dei  procedimenti  previsti  nel  comma  1  e
          tenendo  conto  delle  esigenze  di  soddisfacimento  degli
          standard. 
              5. Nel corso dei cinque  anni  di  durata  del  vincolo
          preordinato  all'esproprio,  il  consiglio  comunale   puo'
          motivatamente  disporre  che  siano  realizzate  sul   bene
          vincolato opere pubbliche o di pubblica utilita' diverse da
          quelle  originariamente  previste  nel  piano   urbanistico
          generale. In tal caso, se la regione  o  l'ente  da  questa
          delegato all'approvazione del  piano  urbanistico  generale
          non manifesta il  proprio  dissenso  entro  il  termine  di
          novanta giorni, decorrente dalla ricezione  della  delibera
          del  consiglio   comunale   e   della   relativa   completa
          documentazione, si intende approvata la determinazione  del
          Consiglio comunale, che in una successiva seduta ne dispone
          l'efficacia. 
              6. Salvo quanto previsto dal comma 6, nulla e' innovato
          in ordine alla normativa statale o regionale sulla adozione
          e sulla approvazione degli strumenti urbanistici.". 
              "Art. 10 (Vincoli derivanti da atti diversi  dai  piani
          urbanistici generali). - 1. Se la realizzazione di un'opera
          pubblica o di pubblica utilita' non e' prevista  dal  piano
          urbanistico generale, il vincolo preordinato  all'esproprio
          puo' essere disposto, ove espressamente se ne dia atto,  su
          iniziativa dell'amministazione competente  all'approvazione
          del  progetto,  mediante  una  conferenza  di  servizi,  un
          accordo di programma, una  intesa  ovvero  un  altro  atto,
          anche di natura territoriale, che in base alla legislazione
          vigente  comporti  la  variante  al  piano  urbanistico   e
          l'apposizione  su   un   bene   del   vincolo   preordinato
          all'esproprio.". 
              Art. 11 (La partecipazione degli interessati). - 1.  Al
          proprietario del bene  sul  quale  si  intende  apporre  il
          vincolo preordinato all'esproprio, che risulti dai registri
          catastali, va inviato l'avviso dell'avvio del procedimento: 
                a) nel caso di adozione  di  una  variante  al  piano
          regolatore  per  la  realizzazione  di  una  singola  opera
          pubblica, almeno venti  giorni  prima  della  delibera  del
          consiglio comunale; 
                b) nei casi previsti dall'art. 10,  comma  1,  almeno
          venti  giorni  prima  dell'emanazione  dell'atto  se   cio'
          risulti  compatibile  con  le  esigenze  di  celerita'  del
          procedimento; 
                c) nei casi previsti dall'art. 12, comma  1,  lettera
          c), l'avviso di avvio del procedimento e'  comunicato  agli
          interessati  alle  singole  opere  previste  dal  progetto,
          dandone altresi' pubblico avviso su uno o piu' quotidiani a
          diffusione nazionale  e  locale.  Gli  interessati  possono
          formulare entro i successivi trenta giorni osservazioni che
          vengono valutate dalla conferenza di servizi ai fini  delle
          definitive determinazioni. 
              2. Salvo quanto previsto dal comma 1, restano in vigore
          le  disposizioni  vigenti  che  regolano  le  modalita'  di
          partecipazione  del  proprietario  dell'area  e  di   altri
          interessati nelle fasi di adozione e di approvazione  degli
          strumenti urbanistici. 
              3. Qualora il vincolo preordinato  all'esproprio  sorga
          dall'inserimento  dell'opera  pubblica  nel  programma  dei
          lavori,  al  proprietario  dell'area  va  inviato  l'avviso
          dell'avvio del procedimento di  approvazione  del  medesimo
          programma.". 
              Art. 19 (L'approvazione  del  progetto).  -  1.  Quando
          l'opera da realizzare non risulta conforme alle  previsioni
          urbanistiche, l'approvazione  del  progetto  definitivo  da
          parte del Consiglio  comunale  costituisce  adozione  della
          variante allo strumento urbanistico. 
              2. Se l'opera non e' di competenza comunale, l'atto  di
          approvazione  del  progetto  esecutivo   da   parte   della
          autorita' competente e' trasmesso  al  Consiglio  comunale,
          che puo' disporre l'adozione della corrispondente  variante
          allo strumento urbanistico. 
              3. Il  vincolo  preordinato  all'esproprio  si  intende
          apposto quando diventa efficace la delibera di approvazione
          della variante al piano urbanistico  generale,  ovvero  uno
          degli accordi o degli atti indicati all'art. 10,  comma  1,
          con cui e' approvato il progetto definitivo. 
              4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, se la  regione  o
          l'ente  da  questa  delegato  all'approvazione  del   piano
          urbanistico comunale  non  manifesta  il  proprio  dissenso
          entro  il  termine  di  novanta  giorni,  decorrente  dalla
          ricezione della delibera del  Consiglio  comunale  e  della
          relativa completa documentazione, si intende  approvata  la
          determinazione  del  Consiglio   comunale,   che   in   una
          successiva seduta ne dispone l'efficacia.". 
              - Il testo dell'art.  34  del  decreto  legislativo  18
          agosto 2000, n. 267, citato all'art. 32, e' il seguente: 
              "Art.  34  (Accordi  di  programma).  -   1.   Per   la
          definizione e l'attuazione di opere,  di  interventi  o  di
          programmi  di  intervento  che  richiedono,  per  la   loro
          completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata  di
          comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e
          di altri soggetti pubblici, o comunque di due o piu' tra  i
          soggetti  predetti,  il  presidente  della  regione  o   il
          presidente della provincia o il sindaco, in relazione  alla
          competenza  primaria  o  prevalente  sull'opera   o   sugli
          interventi o  sui  programmi  di  intervento,  promuove  la
          conclusione di un accordo di programma, anche su  richiesta
          di uno o piu' dei soggetti interessati, per  assicurare  il
          coordinamento delle azioni e per determinarne i  tempi,  le
          modalita',  il  finanziamento  ed   ogni   altro   connesso
          adempimento. 
              2. L'accordo puo' prevedere  altresi'  procedimenti  di
          arbitrato,  nonche'  interventi  surrogatori  di  eventuali
          inadempienze dei soggetti partecipanti. 
              3.  Per  verificare  la  possibilita'   di   concordare
          l'accordo di programma, il presidente della  Regione  o  il
          presidente  della  provincia  o  il  sindaco  convoca   una
          conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni
          interessate. 
              4. L'accordo,  consistente  nel  consenso  unanime  del
          presidente della regione, del presidente  della  provincia,
          dei sindaci e delle altre amministrazioni  interessate,  e'
          approvato con atto formale del presidente della  Regione  o
          del  presidente  della  provincia  o  del  sindaco  ed   e'
          pubblicato  nel   bollettino   ufficiale   della   Regione.
          L'accordo, qualora  adottato  con  decreto  del  presidente
          della Regione, produce gli  effetti  della  intesa  di  cui
          all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica  24
          luglio  1977,  n.  616,   determinando   le   eventuali   e
          conseguenti  variazioni  degli  strumenti   urbanistici   e
          sostituendo le concessioni  edilizie,  sempre  che  vi  sia
          l'assenso del comune interessato. 
              5. Ove l'accordo comporti  variazione  degli  strumenti
          urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere
          ratificata dal consiglio comunale  entro  trenta  giorni  a
          pena di decadenza. 
              6. Per l'approvazione di progetti  di  opere  pubbliche
          comprese nei programmi dell'amministrazione e per le  quali
          siano immediatamente utilizzabili i relativi  finanziamenti
          si procede a norma  dei  precedenti  commi.  L'approvazione
          dell'accordo di  programma  comporta  la  dichiarazione  di
          pubblica  utilita',  indifferibilita'  ed   urgenza   delle
          medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia
          se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni. 
              7.  La  vigilanza   sull'esecuzione   dell'accordo   di
          programma  e  gli  eventuali  interventi  sostitutivi  sono
          svolti da  un  collegio  presieduto  dal  presidente  della
          regione o dal presidente della provincia o  dal  sindaco  e
          composto da rappresentanti degli enti  locali  interessati,
          nonche' dal commissario del Governo  nella  regione  o  dal
          prefetto  nella  provincia   interessata   se   all'accordo
          partecipano  amministrazioni  statali   o   enti   pubblici
          nazionali. 
              8. Allorche' l'intervento o il programma di  intervento
          comporti il concorso di due o  piu'  regioni  finitime,  la
          conclusione dell'accordo di  programma  e'  promossa  dalla
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  a  cui   spetta
          convocare la conferenza di cui al comma 3. Il  collegio  di
          vigilanza di cui al comma 7 e' in tal caso presieduto da un
          rappresentante della Presidenza del Consiglio dei  Ministri
          ed e' composto dai rappresentanti di tutte le  regioni  che
          hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del  Consiglio
          dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 7 al
          commissario del Governo ed al prefetto.". 
              - Per il decreto del Ministro  dei  lavori  pubblici  6
          aprile 2001, n. 20, si veda nelle note all'art. 122.