Art. 134. 
                               Recesso 
(art. 122, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999;  art.
                  345, legge n. 2248/1865, all. F) 
 
  1. La stazione appaltante ha il diritto di  recedere  in  qualunque
tempo dal contratto previo il pagamento dei  lavori  eseguiti  e  del
valore dei materiali utili esistenti in  cantiere,  oltre  al  decimo
dell'importo delle opere non eseguite. 
  2. Il decimo dell'importo delle opere  non  eseguite  e'  calcolato
sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto  a
base di gara, depurato del ribasso d'asta, e  l'ammontare  netto  dei
lavori eseguiti. 
  3. L'esercizio del diritto  di  recesso  e'  preceduto  da  formale
comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore
a venti giorni, decorsi i quali  la  stazione  appaltante  prende  in
consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo. 
  4. I  materiali  il  cui  valore  e'  riconosciuto  dalla  stazione
appaltante a norma del comma 1 sono soltanto  quelli  gia'  accettati
dal direttore dei lavori prima della comunicazione del  preavviso  di
cui al comma 3. 
  5. La stazione appaltante puo' trattenere le opere provvisionali  e
gli impianti che non siano in tutto o in  parte  asportabili  ove  li
ritenga  ancora  utilizzabili.   In   tal   caso   essa   corrisponde
all'appaltatore, per il valore  delle  opere  e  degli  impianti  non
ammortizzato  nel  corso  dei  lavori  eseguiti,   un   compenso   da
determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore
delle opere e  degli  impianti  al  momento  dello  scioglimento  del
contratto. 
  6. L'appaltatore deve rimuovere dai  magazzini  e  dai  cantieri  i
materiali non accettati dal direttore dei lavori  e  deve  mettere  i
predetti  magazzini  e  cantieri  a   disposizione   della   stazione
appaltante nel termine stabilito; in caso contrario  lo  sgombero  e'
effettuato d'ufficio e a sue spese.