Art. 142 
           Ambito di applicazione e disciplina applicabile 
(articoli 56, 57,  62,  63,  direttiva  2004/18;  Art.  2,  legge  n.
                              109/1994) 
 
  1. Il presente capo disciplina le concessioni di lavori pubblici  e
gli appalti di lavori affidati dai concessionari di lavori  pubblici,
quando il valore delle concessioni sia pari o superiore  alla  soglia
fissata per i lavori pubblici dall'articolo 28, comma 1, lettera  c),
calcolata con i criteri di cui all'articolo 29. 
  2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente  codice,  le
concessioni affidate nelle circostanze previste  dagli  articoli  17,
18, 22, 31. Ad esse si applica l'articolo 27. 
  3. Alle concessioni di lavori pubblici,  nonche'  agli  appalti  di
lavori pubblici affidati dai concessionari che  sono  amministrazioni
aggiudicatrici, si  applicano,  salvo  che  non  siano  derogate  nel
presente capo, le disposizioni del presente codice. 
  4. I concessionari di lavori pubblici che non sono  amministrazioni
aggiudicatrici, per gli appalti  di  lavori  affidati  a  terzi  sono
tenuti all'osservanza della sezione  IV  del  presente  capo,  se  il
valore degli appalti affidati a  terzi  sia  pari  o  superiore  alla
soglia prevista per i lavori pubblici dall'articolo 28, calcolata con
i criteri di cui all'articolo 29. Si applicano, in tale  ipotesi,  in
quanto compatibili, le disposizioni della parte I, parte IV, parte V,
nonche' le norme della parte II, titolo I, in tema di pubblicita' dei
bandi, termini delle procedure, requisiti generali  e  qualificazione
degli operatori economici, subappalto, progettazione, collaudo, piani
di sicurezza, che non siano specificamente derogate dalla sezione  IV
del presente capo.