Art. 155 
                        Indizione della gara 
                 (art. 37-quater, legge n. 109/1994) 
 
  1. Entro tre mesi dalla pronuncia di cui all'articolo 154  di  ogni
anno le  amministrazioni  aggiudicatrici,  qualora  fra  le  proposte
presentate ne  abbiano  individuate  alcune  di  pubblico  interesse,
applicano, ove necessario, le disposizioni  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.  327,  e,  al  fine  di
aggiudicare mediante procedura negoziata la relativa  concessione  di
cui all'articolo 143, procedono, per ogni proposta individuata: 
    a) ad indire una gara da svolgere con  il  criterio  dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa di  cui  all'articolo  83,  comma  1,
ponendo a  base  di  gara  il  progetto  preliminare  presentato  dal
promotore, eventualmente modificato sulla base  delle  determinazioni
delle  amministrazioni  stesse,  nonche'  i  valori  degli   elementi
necessari per  la  determinazione  dell'offerta  economicamente  piu'
vantaggiosa nelle misure  previste  dal  piano  economico-finanziario
presentato dal promotore; si applica l'articolo 53, comma 2,  lettera
c); 
    b) ad aggiudicare la concessione mediante una procedura negoziata
da svolgere fra il promotore e  i  soggetti  presentatori  delle  due
migliori offerte nella gara di cui alla lettera a); nel caso  in  cui
alla gara abbia partecipato un unico soggetto la procedura  negoziata
si svolge fra il promotore e questo unico soggetto. 
  2. La proposta del promotore posta a base di gara e' vincolante per
lo stesso qualora non  vi  siano  altre  offerte  nella  gara  ed  e'
garantita dalla cauzione di  cui  all'articolo  75,  comma  1,  e  da
un'ulteriore cauzione pari all'importo di cui all'articolo 153, comma
1, quinto periodo,  da  versare,  su  richiesta  dell'amministrazione
aggiudicatrice, prima dell'indizione del bando di gara. 
  3.  I  partecipanti  alla  gara,  oltre  alla   cauzione   di   cui
all'articolo 75, comma 1, versano, mediante fideiussione  bancaria  o
assicurativa, un'ulteriore cauzione fissata dal bando in misura  pari
all'importo di cui all'articolo 153, comma 1, quinto periodo. 
  4. Nel caso in cui nella procedura negoziata di  cui  al  comma  1,
lettera b), il promotore non risulti aggiudicatario entro un  congruo
termine fissato dall'amministrazione nel bando di gara,  il  soggetto
promotore  della  proposta  ha  diritto  al   pagamento,   a   carico
dell'aggiudicatario, dell'importo di cui all'articolo 153,  comma  1,
quinto  periodo.  Il  pagamento  e'  effettuato  dall'amministrazione
aggiudicatrice prelevando tale importo  dalla  cauzione  versata  dal
soggetto aggiudicatario ai sensi del comma 3. 
  5. Nel caso in cui la gara sia esperita mediante appalto avente  ad
oggetto sia l'esecuzione dei lavori che la presentazione del progetto
in sede di offerta e nella successiva procedura negoziata di  cui  al
comma 1, lettera b), il promotore risulti aggiudicatario,  lo  stesso
e' tenuto  a  versare  all'altro  soggetto,  ovvero  agli  altri  due
soggetti che abbiano partecipato alla procedura,  il  rimborso  delle
spese  sostenute  e  documentate  nei  limiti  dell'importo  di   cui
all'articolo 153, comma 1, quinto periodo. Il pagamento e' effettuato
dall'amministrazione aggiudicatrice  prelevando  tale  importo  dalla
cauzione versata dall'aggiudicatario ai sensi del comma 3. 
 
          Nota all'art. 155: 
              Per il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
          2001, n. 327, si veda nelle note all'art. 93.