Art. 160 
                       Privilegio sui crediti 
                 (art. 37-nonies, legge n. 109/1994) 
 
  1. I crediti dei soggetti che finanziano la realizzazione di lavori
pubblici, di opere di interesse pubblico o la  gestione  di  pubblici
servizi hanno privilegio generale sui beni mobili del  concessionario
ai sensi degli articoli 2745 e seguenti del codice civile. 
  2. Il privilegio, a  pena  di  nullita',  deve  risultare  da  atto
scritto. Nell'atto devono essere esattamente descritti i finanziatori
originari dei crediti, il debitore, l'ammontare in linea capitale del
finanziamento o della linea di  credito,  nonche'  gli  elementi  che
costituiscono il finanziamento. 
  3. L'opponibilita' ai terzi del privilegio sui beni e'  subordinata
alla trascrizione, nel registro indicato dall'articolo 1524, comma 2,
del codice civile, dell'atto dal quale il privilegio  risulta.  Della
costituzione del privilegio e' dato avviso mediante pubblicazione nel
foglio annunzi legali; dall'avviso devono risultare gli estremi della
avvenuta trascrizione. La  trascrizione  e  la  pubblicazione  devono
essere effettuate presso i competenti uffici del luogo  ove  ha  sede
l'impresa finanziata. 
  4. Fermo restando quanto previsto  dall'articolo  1153  del  codice
civile, il privilegio puo' essere esercitato anche nei confronti  dei
terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto  dello
stesso dopo la trascrizione prevista dal comma 3. Nell'ipotesi in cui
non sia possibile far valere il privilegio nei  confronti  del  terzo
acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo. 
 
          Note all'art. 160: 
              L'art. 2745 del codice civile, cosi' recita: 
              "Art. 2745 (Fondamento del privilegio). - Il privilegio
          (att. 234) e' accordato dalla legge in considerazione della
          causa del credito.  La  costituzione  del  privilegio  puo'
          tuttavia dalla legge essere  subordinata  alla  convenzione
          delle parti; puo' anche essere  subordinata  a  particolari
          forme di pubblicita'.". 
              L'art. 1524, comma 2, del codice civile, cosi' recita: 
              "Art. 1524 (Opponibilita' della riserva  di  proprieta'
          nei confronti di terzi). - (Omissis). 
              Se la vendita ha per oggetto macchine e  il  prezzo  e'
          superiore alle lire trentamila, la riserva della proprieta'
          e' opponibile anche al terzo acquirente, purche'  il  patto
          di riservato dominio sia trascritto  in  apposito  registro
          tenuto nella cancelleria del tribunale nella  giurisdizione
          del quale e' collocata la macchina,  e  questa,  quando  e'
          acquistata dal terzo, si trovi ancora  nel  luogo  dove  la
          trascrizione e' stata eseguita. 
              (Omissis).". 
              L'art. 1153 del codice civile, cosi' recita: 
              "Art. 1153  (Effetti  dell'acquisto  del  possesso).  -
          Colui al quale sono alienati beni mobili da  parte  di  chi
          non ne e' proprietario, ne acquista la proprieta'  mediante
          il possesso, purche' sia in buona  fede  al  momento  della
          consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della
          proprieta'. 
              La proprieta' si  acquista  libera  da  diritti  altrui
          sulla cosa, se questi non risultano dal titolo e vi  e'  la
          buona fede dell'acquirente. 
              Nello stesso modo si acquistano diritti  di  usufrutto,
          di uso e di pegno.".