Art. 163 
    Attivita' del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
      (art. 2, d.lgs. n. 190/2002; art. 2, d.lgs. n. 189/2005) 
 
  1. Il Ministero promuove le  attivita'  tecniche  e  amministrative
occorrenti ai fini della sollecita progettazione e approvazione delle
infrastrutture e degli insediamenti produttivi ed  effettua,  con  la
collaborazione delle regioni  o  province  autonome  interessate  con
oneri a proprio carico, le attivita' di supporto  necessarie  per  la
vigilanza,   da   parte   del   CIPE,   sulla   realizzazione   delle
infrastrutture. Previa intesa da sottoscriversi tra il Ministero,  di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,  le  regioni
possono   provvedere   alle   attivita'   di   progettazione    delle
infrastrutture statali eventualmente anche  mediante  l'anticipazione
dei finanziamenti previsti dalla legge  21  dicembre  2001,  n.  443.
Nello svolgimento di tali funzioni il Ministero impronta  la  propria
attivita' al principio di leale collaborazione con le  regioni  e  le
province autonome e con gli enti locali interessati e acquisisce, nei
casi indicati dal presente capo, la previa  intesa  delle  regioni  o
province autonome interessate. 
  2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero: 
    a) promuove e riceve le proposte degli altri  Ministeri  e  delle
regioni o province autonome, formulando la proposta di  programma  da
approvare con le modalita' previste dalla legge 21 dicembre 2001,  n.
443; promuove e propone intese quadro tra Governo e singole regioni o
province  autonome,   al   fine   del   congiunto   coordinamento   e
realizzazione delle infrastrutture; 
    b) promuove la redazione dei  progetti  delle  infrastrutture  da
parte  dei  soggetti  aggiudicatori,   anche   attraverso   eventuali
opportune intese o accordi procedimentali  tra  i  soggetti  comunque
interessati; 
    c) promuove e  acquisisce  il  parere  istruttorio  dei  progetti
preliminari e definitivi da parte dei soggetti competenti a norma del
presente capo e, sulla base dei pareri predetti,  cura  a  sua  volta
l'istruttoria ai fini delle deliberazioni del CIPE,  proponendo  allo
stesso le eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto. Per
le opere di competenza dello Stato il parere del Consiglio  superiore
dei lavori pubblici, o di altri organi o commissioni consultive,  ove
richiesto dalle norme vigenti, e' acquisito sul progetto preliminare; 
    d) provvede, eventualmente in collaborazione con le  regioni,  le
province autonome e gli altri enti interessati con  oneri  a  proprio
carico, alle attivita' di supporto al CIPE  per  la  vigilanza  delle
attivita' di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e  della
successiva realizzazione delle infrastrutture; 
    e)  ove  necessario,  collabora  alle  attivita'   dei   soggetti
aggiudicatori o degli enti interessati alle attivita' istruttorie con
azioni di indirizzo e  supporto,  a  mezzo  delle  proprie  strutture
ovvero a mezzo dei commissari straordinari di cui al comma 5; 
    f) assegna ai soggetti aggiudicatori,  a  carico  dei  fondi,  le
risorse   finanziarie   integrative   necessarie    alle    attivita'
progettuali; propone, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle
finanze, al CIPE l'assegnazione ai soggetti aggiudicatori,  a  carico
dei fondi, delle  risorse  finanziarie  integrative  necessarie  alla
realizzazione delle infrastrutture, previa approvazione del  progetto
preliminare  e  nei  limiti  delle  risorse   disponibili.   Per   le
infrastrutture e gli insediamenti produttivi strategici di competenza
del Ministero delle attivita' produttive,  le  attivita'  di  cui  al
presente comma sono svolte d'intesa con il Ministero delle  attivita'
produttive. 
  3. Per le attivita' di cui al presente capo il Ministero,  ove  non
vi siano specifiche professionalita' interne, puo': 
    a) avvalersi di una struttura tecnica  di  missione  composta  da
dipendenti nei  limiti  dell'organico  approvato  e  dirigenti  delle
pubbliche amministrazioni, da tecnici  individuati  dalle  regioni  o
province autonome territorialmente coinvolte, nonche', sulla base  di
specifici  incarichi  professionali  o  rapporti  di   collaborazione
coordinata e continuativa, da progettisti ed esperti  nella  gestione
di lavori pubblici  e  privati  e  di  procedure  amministrative.  La
struttura tecnica di missione e' istituita con decreto  del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti; i costi della struttura tecnica
di missione e degli advisor di cui  alla  lettera  c)  sono  posti  a
carico dei fondi con  le  modalita'  stabilite  con  il  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 6; 
    b) assumere, per esigenze della struttura medesima, personale  di
alta  specializzazione  e  professionalita',  previa  selezione,  con
contratti a tempo determinato di durata non superiore al  quinquennio
rinnovabile per una sola volta; 
    c) avvalersi, quali  advisor,  di  societa'  specializzate  nella
progettazione e gestione di lavori pubblici e privati. 
  4. Per le attivita' di cui al presente capo il Ministero,  inoltre,
puo': 
    a)  avvalersi  dell'eventuale  ulteriore  collaborazione  che  le
regioni o province autonome interessate vorranno offrire, con oneri a
proprio carico; 
    b) avvalersi, d'intesa con il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, con apposita convenzione ai sensi dell'articolo 47, comma 1,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, della Cassa depositi e prestiti
o di societa' da  essa  controllata  per  le  attivita'  di  supporto
tecnico-finanziario   occorrenti   al   Ministero   e   ai   soggetti
aggiudicatori; 
    c) richiedere al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  la
collaborazione dell'Unita' tecnica finanza di  progetto,  allo  scopo
riorganizzata  con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e   delle
finanze, anche in deroga all'articolo 7, della legge 17 maggio  1999,
n. 144, e all'articolo 57 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 
  5. Al fine di agevolare, sin dall'inizio della fase istruttoria, la
realizzazione  di  infrastrutture  e  insediamenti   produttivi,   il
Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  sentiti  i  Ministri
competenti, nonche' i Presidenti delle regioni  o  province  autonome
interessate, propone al Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  la
nomina di commissari straordinari, i quali seguono l'andamento  delle
opere e provvedono alle opportune  azioni  di  indirizzo  e  supporto
promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti  pubblici  e  privati
interessati. Nell'espletamento delle suddette attivita', e  nel  caso
di   particolare   complessita'   delle   stesse,   il    commissario
straordinario puo' essere affiancato da un sub-commissario,  nominato
dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Presidenti
delle regioni o province  autonome  territorialmente  coinvolte,  con
oneri a carico delle regioni o province autonome proponenti.  Per  le
opere  non  aventi  carattere  interregionale  o  internazionale,  la
proposta  di  nomina  del  commissario  straordinario  e'   formulata
d'intesa con il presidente della  regione  o  provincia  autonoma,  o
sindaco della citta' metropolitana interessata. 
  6. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 3, 4  e  5  sono
posti a carico dei fondi e sono  contenuti  nell'ambito  della  quota
delle risorse che annualmente sono destinate allo scopo  con  decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. 
  7. Il Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  sentiti  i  Ministri
competenti nonche', per le infrastrutture di competenza dei  soggetti
aggiudicatori  regionali,  i  presidenti  delle  regioni  o  province
autonome interessate, abilita eventualmente i commissari straordinari
ad adottare, con le modalita' e i poteri di cui all'articolo  13  del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 maggio 1997, n.  135,  in  sostituzione  dei  soggetti
competenti, i provvedimenti e gli atti di qualsiasi natura  necessari
alla   sollecita   progettazione,    istruttoria,    affidamento    e
realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi. 
  8.  I  commissari  straordinari  riferiscono  al   Presidente   del
Consiglio, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al CIPE
in ordine alle problematiche riscontrate e alle iniziative assunte  e
operano secondo le direttive dai medesimi impartite e con il supporto
del Ministero, e, ove esistenti, della struttura tecnica di  missione
e degli advisor,  acquisendo,  per  il  tramite  degli  stessi,  ogni
occorrente studio e parere. Nei limiti dei costi autorizzati a  norma
del  comma  9,  i  commissari  straordinari  e  i  sub-commissari  si
avvalgono delle strutture di cui al comma 3, nonche' delle competenti
strutture  regionali  e  possono  avvalersi  del  supporto  e   della
collaborazione dei soggetti terzi. 
  9. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  di  nomina
del  commissario  straordinario  individua  il  compenso  e  i  costi
pertinenti alle  attivita'  da  svolgere  dallo  stesso,  nonche'  le
modalita'  di  corresponsione  degli  stessi,  a  carico  dei  fondi,
nell'ambito delle risorse di cui al comma 6. 
  10. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e'
istituito, su  proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, e senza oneri per il bilancio dello Stato,  un  gruppo  di
lavoro allo scopo di assicurare ai  commissari  straordinari  che  ne
facciano richiesta, l'assistenza e il supporto  coordinato  da  parte
delle amministrazioni statali e regionali interessate. 
 
          Note all'art. 163: 
              - Per la legge 21 dicembre 2001, n. 443, vedere le note
          all'art. 161. 
              - Il testo  dell'art.  47,  comma  1,  della  legge  28
          dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e   pluriennale   dello   Stato   (legge
          finanziaria 2002), e' il seguente: 
              "Art. 47 (Finanziamento delle grandi opere e  di  altri
          interventi).  -  1.  Per   il   finanziamento   del   piano
          straordinario delle infrastrutture e delle opere di  grandi
          dimensioni a livello regionale e  locale,  individuate  dal
          CIPE, la Cassa depositi e prestiti  puo'  intervenire,  per
          fini di interesse generale,  anche  in  collaborazione  con
          altre  istituzioni  finanziarie,  a  favore   di   soggetti
          pubblici e privati ai quali  fanno  carico  gli  studi,  la
          progettazione, la realizzazione e la gestione delle  opere,
          mediante operazioni di finanziamento sotto qualsiasi forma,
          anche di finanza di progetto, di prestazioni di garanzie  e
          di assunzioni di  nuove  partecipazioni  che  non  dovranno
          essere di maggioranza ne' comunque di  controllo  ai  sensi
          dell'art. 2359 del codice civile.". 
              - Il testo dell'art. 7 della legge 17 maggio  1999,  n.
          144 (Misure in materia di investimenti, delega  al  Governo
          per il riordino degli  incentivi  all'occupazione  e  della
          normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni  per
          il riordino degli enti previdenziali.), e' il seguente: 
              "Art. 7 (Istituzione dell'Unita' tecnica -  Finanza  di
          progetto).  -  1.  E'  istituita,  nell'ambito  del   CIPE,
          l'Unita'  tecnica  -  Finanza  di  progetto,   di   seguito
          denominata "Unita". 
              2. L'Unita' ha il compito  di  promuovere,  all'interno
          delle pubbliche amministrazioni, l'utilizzo di tecniche  di
          finanziamento di  infrastrutture  con  ricorso  a  capitali
          privati  anche  nell'ambito  dell'attivita'   di   verifica
          prevista all'art. 14, comma 11,  della  legge  11  febbraio
          1994, n. 109  e  successive  modificazioni,  e  di  fornire
          supporto alle commissioni costituite nell'ambito  del  CIPE
          su materie inerenti al finanziamento delle infrastrutture. 
              3.  L'Unita'  fornisce  supporto  alle  amministrazioni
          aggiudicatrici  nella  attivita'  di  individuazione  delle
          necessita' suscettibili di essere  soddisfatte  tramite  la
          realizzazione di lavori finanziati con capitali privati  in
          quanto suscettibili di gestione economica di  cui  all'art.
          14, comma 2,  della  legge  11  febbraio  1994,  n.  109  e
          successive modificazioni. 
              4. L'Unita' assiste le pubbliche amministrazioni che ne
          facciano richiesta nello  svolgimento  delle  attivita'  di
          valutazione tecnico-economica delle proposte presentate dai
          soggetti promotori ai sensi dell'art. 37-bis della legge 11
          febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni,  e  nelle
          attivita' di indizione della gara  e  della  aggiudicazione
          delle offerte  da  essa  risultanti  secondo  le  modalita'
          previste dall'art. 37-quater della citata legge n. 109  del
          1994 . 
              5. L'Unita' esercita la propria  attivita'  nel  quadro
          degli interventi individuati dalla programmazione triennale
          dei lavori pubblici. 
              6. Nel termine di trenta giorni dalla data  di  entrata
          in vigore della presente  legge,  il  CIPE  stabilisce  con
          propria delibera le modalita' organizzative dell'Unita'. 
              7. L'organico dell'Unita' e'  composto  di  15  unita',
          scelte in parte tra professionalita' delle  amministrazioni
          dello Stato in posizione di comando e in parte a seguito di
          un processo di selezione, fondato sulla concreta esperienza
          nel settore, tra professionalita' esterne che  operano  nei
          settori  tecnico-ingegneristico,  economico-finanziario   e
          giuridico. Le modalita' di selezione sono  determinate  con
          decreto del Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica, di concerto con il  Ministro  per
          la funzione pubblica. 
              8. I componenti dell'Unita' sono nominati  con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri su  proposta  del
          Ministro del tesoro, del bilancio  e  della  programmazione
          economica, di concerto con i Ministri dei lavori  pubblici,
          dei trasporti e della navigazione e  dell'ambiente,  durano
          in carica quattro anni e possono essere confermati per  una
          sola volta. 
              9. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio  e
          della programmazione economica, di concerto con il Ministro
          per la funzione pubblica, sono determinati  il  trattamento
          economico spettante ai componenti dell'Unita' e l'ammontare
          delle risorse destinate al suo funzionamento. 
              10. All'onere derivante dall'applicazione del  presente
          articolo,  determinato  in  lire  2,5  miliardi   annue   a
          decorrere   dall'anno   1999,    si    provvede    mediante
          corrispondente riduzione dello  stanziamento  iscritto,  ai
          fini  del   bilancio   triennale   1999-2001,   nell'ambito
          dell'unita' previsionale di base di parte  corrente  "Fondo
          speciale" dello  stato  di  previsione  del  Ministero  del
          tesoro, del bilancio e della programmazione  economica  per
          l'anno  1999,  parzialmente  utilizzando   l'accantonamento
          relativo al medesimo Ministero. 
              11.  Il  CIPE  presenta  al  Parlamento  una  relazione
          annuale  sull'attivita'   dell'Unita'   e   sui   risultati
          conseguiti". 
              - Il testo dell'art. 57 della legge 23  dicembre  2000,
          n.  388,  (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio
          annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001),
          e' il seguente: 
              "Art. 57  (Finanza  di  progetto).  -  1.  Al  fine  di
          garantire il raggiungimento  degli  obiettivi  fissati  dal
          Documento di programmazione economico-finanziaria  per  gli
          anni   2001-2004   in   coerenza   con   gli   orientamenti
          programmatici  definiti  dal   CIPE,   le   amministrazioni
          statali,  in  fase  di  pianificazione  ed  attuazione  dei
          programmi di spesa per la realizzazione di  infrastrutture,
          acquisiscono le valutazioni dell'unita' tecnica-finanza  di
          progetto, di cui all'art. 7 della legge 17 maggio 1999,  n.
          144,   secondo   modalita'   e   parametri   definiti   con
          deliberazione del CIPE, da  emanare  entro  novanta  giorni
          dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,
          sentita la Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8  del
          decreto  legislativo  28   agosto   1997,   n.   281.   Con
          deliberazione del CIPE, da  emanare  entro  novanta  giorni
          dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,
          sentita   la   medesima   Conferenza   unificata,   saranno
          individuate   ulteriori   modalita'    di    incentivazione
          all'utilizzo dello strumento della finanza di progetto.  Le
          amministrazioni regionali e locali possono  ricorrere  alle
          valutazioni dell'unita' tecnica-finanza di progetto secondo
          le modalita' previste dal presente articolo.". 
              - Il testo dell'art.  13  del  decreto-legge  25  marzo
          1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge  23
          maggio 1197, n. 135,  (Disposizioni  urgenti  per  favorire
          l'occupazione.), e' il seguente: 
              "Art.  13   (Commissari   straordinari   e   interventi
          sostitutivi). - 1. Con decreti del Presidente del Consiglio
          dei Ministri,  su  proposta  del  Ministro  competente,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sono individuate le opere ed i lavori, ai  quali  lo  Stato
          contribuisce,  anche  indirettamente  o  con   apporto   di
          capitale, in tutto  o  in  parte  ovvero  cofinanziati  con
          risorse  dell'Unione  europea,   di   rilevante   interesse
          nazionale per le implicazioni occupazionali ed  i  connessi
          riflessi sociali,  gia'  appaltati  o  affidati  a  general
          contractor in concessione  o  comunque  ricompresi  in  una
          convenzione quadro oggetto di  precedente  gara  e  la  cui
          esecuzione, pur potendo  iniziare  o  proseguire,  non  sia
          iniziata  o,  se   iniziata,   risulti   anche   in   parte
          temporaneamente comunque sospesa. Con  i  medesimi  decreti
          del Presidente del Consiglio dei Ministri,  da  pubblicarsi
          nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana,  sono
          nominati uno o piu' commissari straordinari. 
              2. Nel termine perentorio di trenta giorni  dalla  data
          della pubblicazione dell'elenco  di  cui  al  comma  1,  le
          amministrazioni competenti adottano i provvedimenti,  anche
          di  natura  sostitutiva,  necessari  perche'   l'esecuzione
          dell'opera sia avviata o ripresa senza indugio,  salvi  gli
          effetti dei provvedimenti giurisdizionali. 
              3. La pronuncia sulla compatibilita'  ambientale  delle
          opere di cui al comma 1, ove  non  ancora  intervenuta,  e'
          emessa entro sessanta giorni dalla richiesta. 
              4. Decorso infruttuosamente il termine di cui al  comma
          2, il commissario straordinario di cui al comma 1  provvede
          in  sostituzione  degli  organi  ordinari  o  straordinari,
          avvalendosi delle relative strutture. In caso di competenza
          regionale,  provinciale   o   comunale,   i   provvedimenti
          necessari  ad  assicurare  la  tempestiva  esecuzione  sono
          comunicati  dal  commissario  straordinario  al  presidente
          della regione o della provincia, al  sindaco  della  citta'
          metropolitana o del comune, nel cui ambito territoriale  e'
          prevista, od in corso, anche se  in  parte  temporaneamente
          sospesa, la realizzazione  delle  opere  e  dei  lavori,  i
          quali,  entro  quindici  giorni  dalla  ricezione,  possono
          disporne la sospensione,  anche  provvedendo  diversamente;
          trascorso tale termine  e  in  assenza  di  sospensione,  i
          provvedimenti del commissario sono esecutivi. 
              4-bis. Per l'attuazione  degli  interventi  di  cui  ai
          precedenti commi i commissari  straordinari  provvedono  in
          deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque
          della normativa comunitaria sull'affidamento di appalti  di
          lavori, servizi e forniture, della normativa in materia  di
          tutela ambientale e paesaggistica, di tutela del patrimonio
          storico, artistico  e  monumentale,  nonche'  dei  principi
          generali dell'ordinamento. 
              4-ter. I provvedimenti emanati  in  deroga  alle  leggi
          vigenti devono  contenere  l'indicazione  delle  principali
          norme cui si intende derogare e devono essere motivati. 
              4-quater. Il  commissario  straordinario,  al  fine  di
          consentire  il   pronto   avvio   o   la   pronta   ripresa
          dell'esecuzione  dell'opera  commissariata,   puo'   essere
          abilitato ad assumere direttamente determinate funzioni  di
          stazione appaltante, previste dalla legge 11 febbraio 1994,
          n. 109, laddove ravvisi specifici impedimenti  all'avvio  o
          alla ripresa  dei  lavori.  Nei  casi  di  risoluzione  del
          contratto    d'appalto    pronunciata    dal    commissario
          straordinario,    l'appaltatore    deve    provvedere    al
          ripiegamento dei cantieri che  fossero  gia'  allestiti  ed
          allo sgombero delle aree di lavoro  e  relative  pertinenze
          nel termine a tal fine assegnato dallo  stesso  commissario
          straordinario; in caso  di  mancato  rispetto  del  termine
          assegnato, il commissario straordinario provvede  d'ufficio
          addebitando all'appaltatore i relativi oneri  e  spese.  Ai
          fini  di  cui  al  secondo  periodo  non  sono   opponibili
          eccezioni od azioni  cautelari,  anche  possessorie,  o  di
          urgenza o comunque denominate che impediscano  o  ritardino
          lo sgombero e ripiegamento anzidetti. 
              5.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,   su
          proposta  del  Ministro  competente,  di  concerto  con  il
          Ministro  del  tesoro,  puo'  disporre,  in   luogo   della
          prosecuzione dell'esecuzione delle opere di cui al comma 1,
          l'utilizzazione delle somme non impegnabili  nell'esercizio
          finanziario in corso per le opere stesse, destinandole alla
          realizzazione  degli  adeguamenti  previsti   dal   decreto
          legislativo  19  settembre  1994,  n.  626,  e   successive
          modificazioni, negli edifici demaniali o in  uso  a  uffici
          pubblici. Resta fermo quanto previsto dall'art. 8, commi  2
          e  3,  del  decreto-legge  31  dicembre   1996,   n.   669,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio
          1997, n. 30. 
              6. Al fine di assicurare l'immediata  operativita'  del
          servizio tecnico di cui  all'art.  5,  comma  3,  legge  11
          febbraio 1994, n. 109, e  successive  modificazioni,  anche
          allo scopo di provvedere  alla  pronta  ricognizione  delle
          opere per le quali sussistano cause ostative alla  regolare
          esecuzione, il Ministro dei lavori  pubblici  provvede,  in
          deroga all'art. 1, comma 45, della legge 23 dicembre  1996,
          n.  662,  e  successive  modificazioni,   alla   copertura,
          mediante concorso  per  esami,  di  venticinque  posti  con
          qualifica di dirigente,  di  cui  cinque  amministrativi  e
          venti tecnici, a valere sulle unita'  di  cui  all'art.  5,
          comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 . 
              7. Al relativo onere, valutato in lire 1  miliardo  per
          l'anno 1997 ed in lire 2,5 miliardi annui a  decorrere  dal
          1998, si provvede  mediante  riduzione  dello  stanziamento
          iscritto al capitolo 6856 dello  stato  di  previsione  del
          Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo  utilizzando
          quanto a lire  1  miliardo  per  il  1997  l'accantonamento
          relativo al Ministero  del  tesoro  e  quanto  a  lire  2,5
          miliardi   per   ciascuno   degli   anni   1998   e    1999
          l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei
          Ministri. 
              7-bis. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, successivo al decreto di cui al comma 1,  saranno
          stabiliti i criteri  per  la  corresponsione  dei  compensi
          spettanti ai commissari straordinari  di  cui  al  medesimo
          comma  1.  Alla  corrispondente  spesa  si   fara'   fronte
          utilizzando i fondi  stanziati  per  le  opere  di  cui  al
          predetto comma 1.".