Art. 184 
          Contenuto della valutazione di impatto ambientale 
                    (art. 19, d.lgs. n. 190/2002) 
 
  1. La valutazione  di  impatto  ambientale  individua  gli  effetti
diretti  e  indiretti  di  un  progetto  e   delle   sue   principali
alternative, compresa l'alternativa  zero,  sull'uomo,  sulla  fauna,
sulla flora, sul suolo, sulle  acque  di  superficie  e  sotterranee,
sull'aria, sul clima, sul  paesaggio  e  sull'interazione  fra  detti
fattori, nonche' sui  beni  materiali  e  sul  patrimonio  culturale,
sociale  e  ambientale  e  valuta  inoltre  le  condizioni   per   la
realizzazione e l'esercizio delle opere e degli impianti. 
  2. Ai fini delle valutazioni di cui al comma  1,  con  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela  del  territorio,  sentito  il  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, e'  istituita  una  commissione
speciale di valutazione di impatto ambientale, composta  da  diciotto
membri, oltre il presidente, scelti tra professori universitari,  tra
professionisti ed esperti,  particolarmente  qualificati  in  materie
progettuali, ambientali, economiche e  giuridiche,  e  tra  dirigenti
della  pubblica  amministrazione.  Per  le  valutazioni  dell'impatto
ambientale di infrastrutture e  di  insediamenti  strategici,  per  i
quali sia stato riconosciuto,  in  sede  di  intesa,  un  concorrente
interesse regionale, la commissione e'  integrata  da  un  componente
designato dalle regioni o dalle province autonome interessate. A tale
fine, entro quindici giorni dalla data del  decreto  di  costituzione
della commissione, le regioni e le province autonome di Trento  e  di
Bolzano provvedono alla designazione tra persone  aventi  gli  stessi
requisiti degli altri componenti di nomina statale. Con il decreto di
costituzione  della  commissione  sono  stabilite  la  durata  e   le
modalita' per l'organizzazione e il funzionamento della  stessa.  Con
successivo decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sono stabiliti i  compensi  spettanti  al  presidente  e  ai
componenti della commissione, nell'ambito delle  risorse  di  cui  al
comma 3. Qualora le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
Bolzano non provvedano alle designazioni entro il  termine  predetto,
la commissione procede,  sino  alla  designazione,  alle  valutazioni
dell'impatto ambientale nella composizione ordinaria. 
  3. La commissione di cui al comma 2 si avvale delle risorse versate
dai soggetti aggiudicatori a norma dell'articolo 27  della  legge  30
aprile 1999, n. 136, senza oneri per il bilancio dello Stato. 
 
          Nota all'art. 184: 
              - Il testo dell'art. 27 della legge 30 aprile 1999,  n.
          136 (Norme per il sostegno  ed  il  rilancio  dell'edilizia
          residenziale pubblica e per interventi in materia di  opere
          a carattere ambientale), e' il seguente: 
              "Art. 27 (Interventi in materia ambientale). -  1.  Per
          le  maggiori  esigenze  connesse  allo  svolgimento   della
          procedura  di  valutazione   dell'impatto   ambientale   di
          progetti di opere di competenza statale il cui  valore  sia
          di entita' superiore a 5 milioni di euro, salvo  esclusione
          disposta con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta del Ministro  dell'ambiente,  per  le
          relative verifiche tecniche, anche in corso d'opera, e  per
          le conseguenti necessita' logistiche ed operative, e' posto
          a carico del soggetto committente il progetto il versamento
          all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari allo
          0,5 per mille del valore delle opere da realizzare, che  e'
          riassegnata  con  decreto  del  Ministro  del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica, su proposta  del
          Ministro dell'ambiente, ad apposito capitolo dello stato di
          previsione   del   Ministero   dell'ambiente   per   essere
          riutilizzata esclusivamente per  le  spese  attinenti  alla
          valutazione ambientale. 
              2. L'obbligo di  versamento  di  cui  al  comma  1  del
          presente articolo non si applica alle opere  per  le  quali
          alla data di entrata in vigore  della  presente  legge  sia
          gia' stata attivata la procedura di cui  all'art.  6  della
          legge 8 luglio 1986, n. 349.".