Art. 210. 
                        Servizi di trasporto 
      (art. 5.1, direttiva 2004/17, art. 5, d.lgs. n. 158/1995) 
 
  1. Ferme restando le esclusioni di cui all'articolo  23,  le  norme
della presente parte si applicano alle attivita' relative alla  messa
a disposizione o  alla  gestione  di  reti  destinate  a  fornire  un
servizio al pubblico nel campo del trasporto ferroviario, tranviario,
filoviario, ovvero mediante autobus, sistemi automatici o cavo. 
  2. Nei servizi di trasporto, si considera esistere una rete  se  il
servizio viene fornito alle prescrizioni  operative  stabilite  dalle
competenti autorita' pubbliche, come ad esempio quelle relative  alle
tratte da servire, alla capacita' di  trasporto  disponibile  o  alla
frequenza del servizio.