Art. 210. Servizi di trasporto (art. 5.1, direttiva 2004/17, art. 5, d.lgs. n. 158/1995) 1. Ferme restando le esclusioni di cui all'articolo 23, le norme della presente parte si applicano alle attivita' relative alla messa a disposizione o alla gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto ferroviario, tranviario, filoviario, ovvero mediante autobus, sistemi automatici o cavo. 2. Nei servizi di trasporto, si considera esistere una rete se il servizio viene fornito alle prescrizioni operative stabilite dalle competenti autorita' pubbliche, come ad esempio quelle relative alle tratte da servire, alla capacita' di trasporto disponibile o alla frequenza del servizio.