Art. 222 
                 Accordi quadro nei settori speciali 
(art.  14,  direttiva  2004/17;  Art.  16,  decreto  legislativo   n.
                              158/1995) 
 
  1. Gli enti aggiudicatori possono  considerare  un  accordo  quadro
come un appalto e aggiudicarlo ai sensi della presente parte. 
  2. Gli enti aggiudicatori possono affidare con procedura  negoziata
non preceduta da indizione di gara, ai sensi dell'articolo 40,  comma
1, lettera i) gli appalti basati su un accordo quadro solo  se  hanno
aggiudicato detto accordo quadro in conformita' alla presente parte. 
  3. Gli enti aggiudicatori non possono ricorrere agli accordi quadro
in modo abusivo, per ostacolare, limitare o falsare la concorrenza.