Art. 228. 
     Informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione 
             (art. 49, parr. 3, 4, 5, direttiva 2004/17; 
                    Art. 15, d.lgs. n. 158/1995) 
 
  1. Gli enti aggiudicatori che istituiscono e gestiscono un  sistema
di qualificazione informano i richiedenti della loro decisione  sulla
qualificazione entro  un  congruo  termine.  Se  la  decisione  sulla
qualificazione richiede piu' di sei  mesi  dalla  sua  presentazione,
l'ente aggiudicatore comunica al richiedente, entro  due  mesi  dalla
presentazione, le ragioni della proroga del termine e la  data  entro
la quale la sua domanda sara' accolta o respinta. 
  2.  I  richiedenti  la  cui  qualificazione  e'  respinta   vengono
informati di tale decisione e delle sue motivazioni quanto prima e in
ogni caso entro  quindici  giorni  dalla  data  della  decisione.  Le
motivazioni  si  fondano  sui  criteri  di  qualificazione   di   cui
all'articolo 232, comma 3. 
  3. Gli enti di cui al comma 1 possono disporre l'esclusione da tale
sistema di un  operatore  economico  solo  per  ragioni  fondate  sui
criteri di qualificazione di cui all'articolo 232, nel  rispetto  dei
principi e del procedimento di cui alla legge 7 agosto 1990, n.  241,
e successive modificazioni. 
 
          Nota all'art. 228: 
              - Per la  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  vedi  note
          all'art. 2.