Art. 229. 
        Informazioni da conservare sugli appalti aggiudicati 
      (art. 50, direttiva 2004/17; art. 27 d.lgs. n. 158/1995) 
 
  1. Gli enti aggiudicatori, avvalendosi anche delle disposizioni  di
cui al decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82  per  le  procedure
espletate in tutto o in parte con strumenti  elettronici,  conservano
le informazioni relative ad ogni appalto, idonee a  rendere  note  le
motivazioni delle determinazioni inerenti: 
    a) la qualificazione e la selezione degli operatori  economici  e
l'aggiudicazione degli appalti; 
    b) il ricorso a procedure non precedute  da  una  gara,  a  norma
dell'articolo 221; 
    c) la mancata applicazione,  in  virtu'  delle  deroghe  previste
dagli articoli da 207 a 219, nonche' dagli articoli  da  17  a  19  e
dagli articoli 24, 25 e 29, delle disposizioni di cui  agli  articoli
20, 21, 38, 63, 66, 68, 69, 71, 76, 77, 79, da 81  a  88,  118,  220,
221, da 223 a 234. 
  2. Le informazioni devono essere conservate per almeno quattro anni
dalla data di aggiudicazione dell'appalto,  affinche',  durante  tale
periodo, l'ente aggiudicatore  possa  fornirle  alla  Commissione  su
richiesta di quest'ultima, nonche' a chiunque ne abbia diritto.