Art. 244. 
                            Giurisdizione 
(art. 81, direttiva 2004/18; art. 72, direttiva 2004/17; art. 4,  co.
7, legge n. 109/1994; art. 6, co. 1, legge n. 205/2000; art.  6,  co.
                       19, legge n. 537/1993) 
 
  1.  Sono  devolute  alla  giurisdizione   esclusiva   del   giudice
amministrativo   tutte   le   controversie,   ivi   incluse    quelle
risarcitorie, relative a procedure di affidamento di lavori, servizi,
forniture, svolte da  soggetti  comunque  tenuti,  nella  scelta  del
contraente o del socio, all'applicazione della normativa  comunitaria
ovvero al rispetto dei procedimenti  di  evidenza  pubblica  previsti
dalla normativa statale o regionale. 
  2.  Sono  devolute  alla  giurisdizione   esclusiva   del   giudice
amministrativo le controversie relative ai provvedimenti sanzionatori
emessi dall'Autorita'. 
  3.  Sono  devolute  alla  giurisdizione   esclusiva   del   giudice
amministrativo le controversie relative al divieto di rinnovo  tacito
dei contratti, quelle relative alla clausola di revisione del  prezzo
e al relativo provvedimento applicativo nei contratti  ad  esecuzione
continuata o periodica, nell'ipotesi di  cui  all'art.  115,  nonche'
quelle relative ai  provvedimenti  applicativi  dell'adeguamento  dei
prezzi ai sensi dell'art. 133 commi 3 e 4.