Art. 246. 
Norme  processuali  ulteriori  per   le   controversie   relative   a
              infrastrutture e insediamenti produttivi 
(art. 81, direttiva 2004/18; art. 72, direttiva 2004/17; articoli 1 e
2, direttiva 1989/665; art. 23-bis,  legge  n.  1034/1971;  art.  14,
decreto legislativo n. 190/2002; art. 5, co. 12-quater, decreto-legge
              n. 35/2005, conv. nella legge n. 80/2005) 
 
  1. Nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa  che
comunque riguardino le procedure di  progettazione,  approvazione,  e
realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi  e
relative attivita' di espropriazione, occupazione e asservimento,  di
cui alla parte II, titolo  III,  capo  IV,  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 23-bis, legge 6 dicembre 1971, n. 1034 si applicano  per
quanto non espressamente previsto dai commi 2,  3,  4,  del  presente
articolo. 
  2. Non occorre domanda di fissazione dell'udienza di merito, che ha
luogo entro quarantacinque giorni dalla data di deposito del ricorso. 
  3. In sede di pronuncia del provvedimento cautelare, si tiene conto
delle probabili conseguenze del provvedimento stesso  per  tutti  gli
interessi che possono essere lesi, nonche' del  preminente  interesse
nazionale  alla  sollecita  realizzazione  dell'opera,  e,  ai   fini
dell'accoglimento  della  domanda  cautelare,  si  valuta  anche   la
irreparabilita' del pregiudizio per il ricorrente, il  cui  interesse
va comunque comparato con  quello  del  soggetto  aggiudicatore  alla
celere prosecuzione delle procedure. 
  4. La sospensione o l'annullamento dell'affidamento non comporta la
caducazione del contratto gia' stipulato, e il risarcimento del danno
eventualmente dovuto avviene solo per equivalente. 
  5. Le disposizioni del comma 4 si applicano anche alle controversie
relative alle procedure di cui all'art. 140. 
 
          Nota all'art. 246: 
              - Per l'art. 23-bis della legge  6  dicembre  1971,  n.
          1034, vedi le note all'art. 245.