Art. 252 
          Norme di coordinamento e di copertura finanziaria 
 
  1. Ai  fini  dell'applicazione  dell'articolo  33  resta  ferma  la
normativa vigente relativa alla CONSIP. 
  2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 95,  comma  2,
pari complessivamente a 60.000 euro per il 2005, 120.000 euro per  il
2006, 120.000 euro per il 2007 e 20.000 euro a decorrere dal 2008, si
provvede, quanto a 50.000 euro per il 2005, a  100.000  euro  per  il
2006 e a 100.000 euro per il 2007, mediante corrispondente  riduzione
dello  stanziamento  iscritto,  ai  fini   del   bilancio   triennale
2005-2007, nell'ambito dell'unita'  previsionale  di  base  di  conto
capitale "Fondo speciale" dello stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2005,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i
beni e le attivita' culturali e, quanto a 10.000 euro per il 2005 e a
20.000 euro a decorrere dal 2006, mediante  corrispondente  riduzione
dello  stanziamento  iscritto,  ai  fini   del   bilancio   triennale
2005-2007, nell'ambito dell'unita'  previsionale  di  base  di  parte
corrente "Fondo speciale" dello stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2005,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i
beni e le attivita' culturali. 
  3. Le forme di pubblicita' per i contratti sotto  soglia,  previste
dal presente codice, sono sostituite  dalla  pubblicazione  sui  siti
informatici di cui all'articolo 66, comma 7 a  decorrere  dalla  data
stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  che
definisce  le  necessarie   modalita'   tecniche,   organizzative   e
applicative, anche per assicurare la data certa della pubblicazione e
la  conservazione  dei  dati  pubblicati  per  un  adeguato   periodo
temporale. Detto decreto e' emanato di concerto con il  Ministro  per
l'innovazione e le tecnologie, il Ministro per le infrastrutture e  i
trasporti, e il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa  con
la Conferenza unificata.  Con  il  medesimo  decreto  possono  essere
individuati, ove necessario, eventuali altri siti informatici. 
  4. In relazione  alle  attribuzioni  del  Consiglio  superiore  dei
lavori  pubblici,  previste  dall'articolo  127,  nell'esercizio  del
potere di organizzazione ai sensi dell'articolo  1,  comma  2,  della
legge 20 aprile 1952, n. 524, sono altresi' garantiti: 
    a)    l'assolvimento    dell'attivita'    consultiva    richiesta
dall'Autorita'; 
    b) l'assolvimento dell'attivita' di consulenza tecnica; 
    c) la possibilita' di far fronte  alle  richieste  di  consulenza
avanzate dalle pubbliche amministrazioni. 
  5. Le casse edili che non applicano la reciprocita' con altre casse
edili regolarmente costituite non  possono  rilasciare  dichiarazioni
liberatorie di regolarita' contributiva. 
  6. Gli schemi di polizza-tipo concernenti le coperture assicurative
e  le  garanzie  fideiussorie  previste  dal  presente  codice   sono
approvati con decreto del  Ministro  delle  attivita'  produttive  di
concerto con il Ministro  delle  infrastrutture  e  trasporti,  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice. 
  7. Eventuali modifiche, che  si  rendano  necessarie,  del  decreto
ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398, quanto all'articolo  10,  commi
1, 4, 5 e 6, e all'allegato, sono disposte con decreto  del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti  di  concerto  con  il  Ministro
della giustizia. 
  8. Tutte le attivita' e le strutture da realizzarsi, ai  sensi  del
presente codice,  in  modalita'  informatica  rispettano  il  decreto
legislativo 28 febbraio 2005, n. 42 e il decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82 e successive modificazioni. 
 
          Note all'art. 252: 
              - Il testo dell'art. 1, comma 2, della legge 20  aprile
          1952, n. 524, (Modificazioni a disposizioni della legge  18
          ottobre 1942, n. 1460,  sulla  costituzione  del  Consiglio
          superiore dei lavori pubblici,  e  della  legge  17  agosto
          1942, n. 1150, sui piani regolatori), e' il  seguente:  "Le
          sezioni del Consiglio superiore dei  lavori  pubblici  sono
          sei". 
              - Per il decreto legislativo 28 febbraio 2005,  n.  42,
          vedi le note all'art. 3. 
              - Per il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  vedi
          le note all'art. 3.