Art. 26 
                    Contratti di sponsorizzazione 
   (art. 2, co. 6, legge n. 109/1994; art. 43, legge n. 449/1997; 
      art. 119, d.lgs. n. 267/2000; art. 2, d.lgs. n. 30/2004) 
 
  1. Ai  contratti  di  sponsorizzazione  e  ai  contratti  a  questi
assimilabili, di cui siano parte un'amministrazione aggiudicatrice  o
altro ente aggiudicatore e uno sponsor che non sia un'amministrazione
aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore, aventi ad oggetto i lavori
di  cui  all'allegato  I,  nonche'  gli  interventi  di  restauro   e
manutenzione di beni  mobili  e  delle  superfici  decorate  di  beni
architettonici sottoposti a tutela ai sensi del  decreto  legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, ovvero i  servizi  di  cui  all'allegato  II,
ovvero le  forniture  disciplinate  dal  presente  codice,  quando  i
lavori, i servizi, le forniture sono acquisiti o realizzati a cura  e
a spese dello sponsor, si applicano i principi del  Trattato  per  la
scelta dello sponsor nonche' le disposizioni in materia di  requisiti
soggettivi dei progettisti e degli esecutori del contratto. 
  2. L'amministrazione  aggiudicatrice  o  altro  ente  aggiudicatore
beneficiario delle opere, dei lavori, dei servizi,  delle  forniture,
impartisce le prescrizioni opportune in  ordine  alla  progettazione,
nonche' alla direzione ed esecuzione del contratto. 
 
          Nota all'art. 26: 
              - Per il decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42,
          vedi note all'art. 7.