Art. 27. 
               Principi relativi ai contratti esclusi 
 
  1. L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad  oggetto  lavori,
servizi forniture, esclusi, in tutto o  in  parte,  dall'applicazione
del  presente  codice,  avviene  nel   rispetto   dei   principi   di
economicita',  efficacia,  imparzialita',  parita'  di   trattamento,
trasparenza, proporzionalita'. L'affidamento deve essere preceduto da
invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del
contratto. 
  2. Si applica altresi' l'articolo 2, commi 2, 3 e 4. 
  3. Le amministrazioni aggiudicatrici stabiliscono se e'  ammesso  o
meno il subappalto, e, in caso affermativo, le relative condizioni di
ammissibilita'. Se le amministrazioni  aggiudicatrici  consentono  il
subappalto, si applica l'articolo 118.