Art. 31. 
Contratti nei settori del gas, energia termica, elettricita',  acqua,
    trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica. 
                 (artt. 12 e 57, direttiva 2004/18) 
 
  1. Fatto salvo quanto disposto  dall'articolo  32  (Amministrazioni
aggiudicatrici  e  altri  soggetti  aggiudicatori),  le  disposizioni
contenute nella parte II non si applicano ai contratti  di  cui  alla
parte III (settori del gas,  energia  termica,  elettricita',  acqua,
trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica), che  le
stazioni appaltanti che esercitano una o piu' delle attivita' di  cui
agli articoli da 208 a 214 aggiudicano per tali attivita'.