Art. 51. 
Vicende soggettive del candidato dell'offerente e dell'aggiudicatario 
 
  1. Qualora i  candidati  o  i  concorrenti,  singoli,  associati  o
consorziati, cedano, affittino l'azienda o un ramo d'azienda,  ovvero
procedano alla trasformazione, fusione o scissione della societa', il
cessionario,   l'affittuario,   ovvero   il    soggetto    risultante
dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, sono ammessi  alla
gara, all'aggiudicazione, alla stipulazione, previo accertamento  sia
dei requisiti di ordine generale, sia di ordine speciale, nonche' dei
requisiti  necessari  in  base  agli  eventuali   criteri   selettivi
utilizzati dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 62, anche
in ragione della cessione,  della  locazione,  della  fusione,  della
scissione e della trasformazione previsti dal presente codice.