Art. 53 
Tipologia e oggetto dei  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e
                              forniture 
        (art. 1, direttiva 2004/18; art. 19, art. 20, co. 2, 
           legge n. 109/1994; art. 83, d.P.R. n. 554/1999; 
            artt. 326 e 329, legge n. 2248/1865, all. F) 
 
  1. Fatti salvi i contratti di sponsorizzazione e i lavori  eseguiti
in  economia,   i   lavori   pubblici   possono   essere   realizzati
esclusivamente mediante contratti di appalto o di  concessione,  come
definiti all'articolo 3. 
  2. Negli appalti relativi a lavori, il decreto  o  la  determina  a
contrarre stabilisce, motivando, nelle ipotesi di cui alle lettere b)
e  c)  del  presente  comma,  in  ordine  alle   esigenze   tecniche,
organizzative ed economiche, se il contratto ha ad oggetto: 
    a) la sola esecuzione; 
    b) la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base
del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice; 
    c)  previa  acquisizione  del  progetto  definitivo  in  sede  di
offerta, la progettazione esecutiva e l'esecuzione  di  lavori  sulla
base del progetto preliminare dell'amministrazione aggiudicatrice. Lo
svolgimento della gara  e'  effettuato  sulla  base  di  un  progetto
preliminare,  nonche'  di  un  capitolato   prestazionale   corredato
dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti
tecnici inderogabili. L'offerta ha ad oggetto il progetto  definitivo
e il prezzo. Per  le  stazioni  appaltanti  diverse  dalle  pubbliche
amministrazioni l'oggetto del contratto e'  stabilito  nel  bando  di
gara. 
  3. Quando il contratto ha per oggetto anche  la  progettazione,  ai
sensi del  comma  2,  gli  operatori  economici  devono  possedere  i
requisiti  prescritti  per  i  progettisti,   ovvero   avvalersi   di
progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, o  partecipare  in
raggruppamento con soggetti  qualificati  per  la  progettazione.  Il
bando indica i requisiti richiesti per i progettisti, secondo  quanto
previsto dal capo IV del presente titolo (progettazione e concorsi di
progettazione), e l'ammontare delle spese di  progettazione  comprese
nell'importo a base del contratto. Per i contratti di cui al comma 2,
lettere b) e c), l'ammontare delle spese di  progettazione  esecutiva
non e' soggetto a ribasso d'asta. 
  4. Il decreto o la determina a  contrarre  stabilisce,  sulla  base
delle esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice, se  il  contratto
sara' stipulato a corpo o a misura, o parte a corpo e parte a misura,
con le modalita' da stabilirsi con il regolamento.  Per  le  stazioni
appaltanti  diverse  dalle   amministrazioni   aggiudicatrici   detti
elementi sono stabiliti nel bando di gara Per le prestazioni a corpo,
il prezzo convenuto non  puo'  essere  modificato  sulla  base  della
verifica della quantita' o della qualita' della prestazione.  Per  le
prestazioni a misura, il prezzo convenuto puo' variare, in aumento  o
in diminuzione, secondo la quantita' effettiva della prestazione. Per
l'esecuzione di prestazioni a misura, il capitolato  fissa  i  prezzi
invariabili per unita' di misura e per ogni tipologia di prestazione.
In un medesimo  contratto  possono  essere  comprese  prestazioni  da
eseguire a corpo e a misura. 
  5. Quando il contratto  ha  per  oggetto  anche  la  progettazione,
l'esecuzione puo' iniziare solo dopo l'approvazione, da  parte  della
stazione appaltante, del progetto esecutivo. 
  6.  In  sostituzione  totale  o  parziale  delle  somme  di  denaro
costituenti il corrispettivo del contratto, il  bando  di  gara  puo'
prevedere il trasferimento all'affidatario della proprieta'  di  beni
immobili  appartenenti   all'amministrazione   aggiudicatrice,   gia'
indicati nel programma di  cui  all'articolo  128  per  i  lavori,  o
nell'avviso di preinformazione per i servizi e le  forniture,  e  che
non assolvono piu' a funzioni di interesse pubblico. Possono  formare
oggetto di trasferimento ai sensi del presente  comma  anche  i  beni
immobili gia' inclusi in  programmi  di  dismissione  del  patrimonio
pubblico, purche' non sia stato gia' pubblicato il bando o avviso per
l'alienazione, ovvero se la procedura di dismissione ha  avuto  esito
negativo. 
  7. Nell'ipotesi di cui al comma 6, il bando di gara puo'  prevedere
che l'immissione in possesso  dell'immobile  avvenga  in  un  momento
anteriore a quello del trasferimento della proprieta',  trasferimento
che puo' essere disposto solo dopo l'approvazione del certificato  di
collaudo. 
  8. Nell'ipotesi di cui al comma 6, le offerte specificano: 
    a)  se  l'offerente  ha  interesse  a  conseguire  la  proprieta'
dell'immobile, e  il  prezzo  che  in  tal  caso  viene  offerto  per
l'immobile,  nonche'  il  differenziale   di   prezzo   eventualmente
necessario, per l'esecuzione del contratto; 
    b) se l'offerente non ha interesse  a  conseguire  la  proprieta'
dell'immobile, il prezzo richiesto per l'esecuzione del contratto. 
  9. Nell'ipotesi di cui al  comma  6  la  selezione  della  migliore
offerta avviene utilizzando il  criterio  del  prezzo  piu'  basso  o
dell'offerta    economicamente    piu'     vantaggiosa,     valutando
congiuntamente le componenti dell'offerta di cui al comma 8. 
  10. Nella sola ipotesi in cui l'amministrazione aggiudicatrice  non
abbia  stanziato  mezzi  finanziari  diversi  dal   prezzo   per   il
trasferimento dell'immobile, quale corrispettivo  del  contratto,  il
bando specifica che la gara  deve  intendersi  deserta  se  non  sono
presentate offerte per l'acquisizione del bene. 
  11. Il regolamento disciplina i criteri di stima degli  immobili  e
le modalita' di articolazione delle  offerte  e  di  selezione  della
migliore offerta. 
  12. L'inserimento nel programma triennale di cui all'articolo  128,
dei   beni   appartenenti   al   patrimonio    indisponibile    delle
amministrazioni aggiudicatrici, al fine  del  loro  trasferimento  ai
sensi  del  comma  6,  determina  il  venir  meno  del   vincolo   di
destinazione.