Art. 55 
                    Procedure aperte e ristrette 
         (artt. 3 e 28, direttiva 2004/18; artt. 19, 20, 23, 
           legge n. 109/1994; art. 9, d.lgs. n. 358/1992; 
      art. 6, d.lgs. n. 157/1995; art. 76, d.P.R. n. 554/1999) 
 
  1. Il decreto o la determina a contrarre,  ai  sensi  dell'articolo
11, indica se si  seguira'  una  procedura  aperta  o  una  procedura
ristretta, come definite all'articolo 3. 
  2. Le stazioni appaltanti utilizzano  di  preferenza  le  procedure
ristrette quando il contratto non ha per oggetto la sola  esecuzione,
o  quando  il  criterio  di  aggiudicazione  e'  quello  dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa. 
  3. Il bando di gara indica il tipo di  procedura  e  l'oggetto  del
contratto, e fa menzione del decreto o della determina a contrarre. 
  4. Il bando di  gara  puo'  prevedere  che  non  si  procedera'  ad
aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida, ovvero  nel  caso
di due sole offerte valide, che non verranno aperte. Quando il  bando
non contiene tale previsione, resta comunque ferma la  disciplina  di
cui all'articolo 81 comma 3. 
  5. Nelle procedure aperte gli  operatori  economici  presentano  le
proprie offerte nel rispetto delle modalita' e  dei  termini  fissati
dal bando di gara. 
  6. Nelle procedure ristrette gli operatori economici presentano  la
richiesta di invito  nel  rispetto  delle  modalita'  e  dei  termini
fissati dal bando di gara e, successivamente, le proprie offerte  nel
rispetto delle modalita' e dei termini fissati nella lettera  invito.
Alle procedure ristrette per l'affidamento di lavori  pubblici,  sono
invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che  siano
in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando, salvo
quanto previsto dall'articolo 62 e dall'articolo 177.