Art. 57 
 Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara 
      (art. 31, direttiva 2004/18; art. 9, d.lgs. n. 358/1992; 
art. 6, co. 2, legge n. 537/1993; art. 24, legge n.  109/1994;  2art.
                       7, d.lgs. n. 157/1995) 
 
  1. Le stazioni appaltanti possono  aggiudicare  contratti  pubblici
mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di  un  bando
di  gara  nelle  ipotesi  seguenti,  dandone   conto   con   adeguata
motivazione nella delibera o determina a contrarre. 
  2. Nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi, la
procedura e' consentita: 
    a) qualora, in esito all'esperimento di una  procedura  aperta  o
ristretta, non  sia  stata  presentata  nessuna  offerta,  o  nessuna
offerta appropriata, o nessuna candidatura. Nella procedura negoziata
non possono essere  modificate  in  modo  sostanziale  le  condizioni
iniziali del  contratto.  Alla  Commissione,  su  sua  richiesta,  va
trasmessa una relazione sulle ragioni della mancata aggiudicazione  a
seguito di procedura aperta o ristretta e  sulla  opportunita'  della
procedura negoziata. Le disposizioni contenute nella presente lettera
si applicano ai lavori di importo inferiore a un milione di euro; 
    b) qualora, per ragioni di  natura  tecnica  o  artistica  ovvero
attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere
affidato unicamente ad un operatore economico determinato; 
    c)  nella  misura  strettamente  necessaria,   quando   l'estrema
urgenza,  risultante  da  eventi  imprevedibili   per   le   stazioni
appaltanti, non e' compatibile con i termini imposti dalle  procedure
aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di  un  bando  di
gara. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza
non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti. 
  3. Nei contratti pubblici relativi a forniture,  la  procedura  del
presente articolo e', inoltre, consentita: 
    a) qualora i prodotti  oggetto  del  contratto  siano  fabbricati
esclusivamente a scopo di sperimentazione, di studio o di sviluppo, a
meno che non si tratti di  produzione  in  quantita'  sufficiente  ad
accertare la redditivita' del prodotto o a coprire i costi di ricerca
e messa a punto; 
    b) nel caso di consegne complementari  effettuate  dal  fornitore
originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti
di uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti  esistenti,
qualora  il  cambiamento  di  fornitore  obbligherebbe  la   stazione
appaltante  ad  acquistare  materiali  con  caratteristiche  tecniche
differenti, il cui impiego  o  la  cui  manutenzione  comporterebbero
incompatibilita' o difficolta' tecniche sproporzionate; la durata  di
tali contratti e dei  contratti  rinnovabili  non  puo'  comunque  di
regola superare i tre anni; 
    c) per forniture quotate e acquistate in  una  borsa  di  materie
prime; 
    d) per  l'acquisto  di  forniture  a  condizioni  particolarmente
vantaggiose, da un fornitore che  cessa  definitivamente  l'attivita'
commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, di un
concordato preventivo, di una liquidazione coatta amministrativa,  di
un'amministrazione straordinaria di grandi imprese. 
  4. Nei contratti pubblici relativi  a  servizi,  la  procedura  del
presente articolo e', inoltre, consentita qualora il contratto faccia
seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base  alle  norme
applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a  uno  dei  vincitori
del concorso; in quest'ultimo caso tutti i  vincitori  devono  essere
invitati a partecipare ai negoziati. 
  5. Nei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori  e  negli  appalti
pubblici relativi a servizi, la procedura del presente  articolo  e',
inoltre, consentita: 
    a) per i lavori o  i  servizi  complementari,  non  compresi  nel
progetto iniziale ne' nel contratto iniziale, che, a seguito  di  una
circostanza  imprevista,  sono  divenuti   necessari   all'esecuzione
dell'opera o del  servizio  oggetto  del  progetto  o  del  contratto
iniziale, purche' aggiudicati all'operatore economico che presta tale
servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni: 
    a.1) tali lavori  o  servizi  complementari  non  possono  essere
separati,  sotto  il  profilo  tecnico  o  economico,  dal  contratto
iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione  appaltante,
ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale,
sono strettamente necessari al suo perfezionamento; 
    a.2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati  per
lavori o servizi complementari non  supera  il  cinquanta  per  cento
dell'importo del contratto iniziale; 
    b) per nuovi lavori o servizi consistenti  nella  ripetizione  di
lavori o  servizi  analoghi  gia'  affidati  all'operatore  economico
aggiudicatario  del  contratto  iniziale  dalla   medesima   stazione
appaltante, a condizione che tali lavori o servizi siano  conformi  a
un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo
contratto aggiudicato secondo una procedura aperta  o  ristretta;  in
questa ipotesi la possibilita' del ricorso alla  procedura  negoziata
senza  bando  e'  consentita  solo  nei  tre  anni  successivi   alla
stipulazione del contratto iniziale, e deve essere indicata nel bando
del contratto originario; l'importo complessivo stimato dei servizi e
lavori successivi e'  computato  per  la  determinazione  del  valore
globale del contratto, ai fini delle soglie di cui all'articolo 28. 
  6. Ove possibile, la stazione appaltante  individua  gli  operatori
economici da consultare sulla base  di  informazioni  riguardanti  le
caratteristiche di qualificazione  economico  finanziaria  e  tecnico
organizzativa desunte dal  mercato,  nel  rispetto  dei  principi  di
trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori
economici,  se  sussistono  in  tale  numero  soggetti  idonei.   Gli
operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a
presentare  le  offerte  oggetto  della  negoziazione,  con   lettera
contenente gli elementi essenziali della  prestazione  richiesta.  La
stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha  offerto  le
condizioni piu' vantaggiose, secondo  il  criterio  del  prezzo  piu'
basso o dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, previa verifica
del  possesso  dei   requisiti   di   qualificazione   previsti   per
l'affidamento di  contratti  di  uguale  importo  mediante  procedura
aperta, ristretta, o negoziata previo bando. 
  7. E' in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei  contratti  aventi
ad oggetto  forniture,  servizi,  lavori,  e  i  contratti  rinnovati
tacitamente sono nulli.