Art. 59 
                           Accordi quadro 
                    (art. 32, direttiva 2004/18) 
 
  1. Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro. Per  i
lavori, gli accordi quadro sono ammessi in  relazione  ai  lavori  di
manutenzione e negli altri casi, da prevedersi  nel  regolamento,  in
cui i lavori sono connotati da serialita' e caratteristiche esecutive
standardizzate.  Gli  accordi  quadro  non  sono   ammessi   per   la
progettazione e per altri servizi di natura intellettuale, salvo  che
siano   connotati   da   serialita'   e   caratteristiche   esecutive
standardizzate, da individuarsi nel regolamento. 
  2. Ai fini della conclusione di  un  accordo  quadro,  le  stazioni
appaltanti seguono le regole di  procedura  previste  dalla  presente
parte in tutte le fasi fino all'aggiudicazione degli  appalti  basati
su tale accordo quadro. Le  parti  dell'accordo  quadro  sono  scelte
applicando i  criteri  di  aggiudicazione  definiti  ai  sensi  degli
articoli 81 e seguenti. 
  3. Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo
le procedure previste ai commi 4 e 5. Tali procedure sono applicabili
solo  tra  le  stazioni  appaltanti   e   gli   operatori   economici
inizialmente parti dell'accordo quadro.  In  sede  di  aggiudicazione
degli appalti pubblici basati su  un  accordo  quadro  le  parti  non
possono  in  nessun  caso  apportare   modifiche   sostanziali   alle
condizioni fissate in tale accordo quadro, in particolare nel caso di
cui al comma 4. 
  4. Quando un accordo quadro  e'  concluso  con  un  solo  operatore
economico, gli appalti basati su tale accordo quadro sono aggiudicati
entro i limiti delle  condizioni  fissate  nell'accordo  quadro.  Per
l'aggiudicazione di tali  appalti,  le  stazioni  appaltanti  possono
consultare  per  iscritto  l'operatore  parte  dell'accordo   quadro,
chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta. 
  5.  Quando  un  accordo  quadro  e'  concluso  con  piu'  operatori
economici, il numero di questi deve essere almeno pari a tre, purche'
vi sia un numero sufficiente di operatori economici che soddisfano  i
criteri di selezione, ovvero di offerte accettabili corrispondenti ai
criteri di aggiudicazione. 
  6. Gli appalti basati su accordi quadro conclusi con piu' operatori
economici possono  essere  aggiudicati  mediante  applicazione  delle
condizioni  stabilite  nell'accordo  quadro  senza  nuovo   confronto
competitivo. 
  7. Per il caso di cui al  comma  6,  l'aggiudicazione  dell'accordo
quadro contiene l'ordine  di  priorita',  privilegiando  il  criterio
della rotazione, per la scelta dell'operatore economico cui  affidare
il singolo appalto. 
  8. Gli appalti basati su accordi quadro conclusi con piu' operatori
economici, qualora l'accordo quadro non fissi  tutte  le  condizioni,
possono essere  affidati  solo  dopo  aver  rilanciato  il  confronto
competitivo fra  le  parti  in  base  alle  medesime  condizioni,  se
necessario precisandole, e, se del caso, ad altre condizioni indicate
nel capitolato  d'oneri  dell'accordo  quadro,  secondo  la  seguente
procedura: 
    a)  per  ogni  appalto  da  aggiudicare  le  stazioni  appaltanti
consultano per iscritto gli operatori economici che sono in grado  di
realizzare l'oggetto dell'appalto; 
    b) le stazioni appaltanti  fissano  un  termine  sufficiente  per
presentare le offerte relative a ciascun  appalto  specifico  tenendo
conto di elementi quali la complessita' dell'oggetto  dell'appalto  e
il tempo necessario per la trasmissione delle offerte; 
    c) le offerte sono presentate per iscritto e  il  loro  contenuto
deve rimanere segreto fino alla scadenza del termine previsto per  la
loro presentazione; 
    d) le stazioni appaltanti aggiudicano ogni appalto  all'offerente
che ha presentato  l'offerta  migliore  sulla  base  dei  criteri  di
aggiudicazione fissati nel capitolato d'oneri dell'accordo quadro. 
  9. La durata di un accordo quadro non puo' superare i quattro anni,
salvo in  casi  eccezionali  debitamente  motivati,  in  particolare,
dall'oggetto dell'accordo quadro. 
  10. Le stazioni  appaltanti  non  possono  ricorrere  agli  accordi
quadro in modo abusivo o in modo da ostacolare, limitare o distorcere
la concorrenza.