Art. 62 
Numero minimo dei candidati da invitare  nelle  procedure  ristrette,
           negoziate e nel dialogo competitivo - Forcella 
              (art. 44, parr. 3 e 4, direttiva 2004/18; 
      art. 17 d.lgs. n. 358/1992; art. 22, d.lgs. n. 157/1995) 
 
  1. Nelle procedure ristrette relative a servizi o forniture, ovvero
a lavori di importo pari o superiore  a  quaranta  milioni  di  euro,
nonche' nelle procedure negoziate con pubblicazione di  un  bando  di
gara e nel dialogo competitivo quale che sia l'oggetto del contratto,
le stazioni appaltanti,  quando  lo  richieda  la  difficolta'  o  la
complessita' dell'opera, della  fornitura  o  del  servizio,  possono
limitare il numero di candidati idonei che inviteranno  a  presentare
un'offerta, a negoziare, o a partecipare al dialogo, purche'  vi  sia
un numero sufficiente di candidati idonei.  Quando  si  avvalgono  di
tale facolta', le stazioni appaltanti indicano nel bando  di  gara  i
criteri, oggettivi,  non  discriminatori,  secondo  il  principio  di
proporzionalita'  che  intendono  applicare,  il  numero  minimo  dei
candidati che intendono invitare, e, ove lo ritengano  opportuno  per
motivate esigenze di buon andamento, il numero massimo. 
  2. Nelle procedure ristrette di cui al comma 1, il numero minimo di
candidati non puo' essere inferiore  a  dieci,  ovvero  a  venti  per
lavori di importo pari o superiore a quaranta  milioni  di  euro,  se
sussistono in tale numero soggetti idonei. Nelle procedure  negoziate
con pubblicazione di un bando di gara e nel  dialogo  competitivo  il
numero minimo di candidati  non  puo'  essere  inferiore  a  sei,  se
sussistono in tale numero soggetti qualificati. 
  3. In ogni  caso  il  numero  di  candidati  invitati  deve  essere
sufficiente ad assicurare un'effettiva concorrenza. 
  4. Le stazioni appaltanti invitano un numero  di  candidati  almeno
pari al numero minimo prestabilito nel bando, non inferiore  comunque
a quello di cui al comma 2. 
  5. Le stazioni appaltanti non possono invitare operatori  economici
che non hanno chiesto di partecipare, o candidati  che  non  hanno  i
requisiti richiesti. 
  6. Se il numero di candidati che soddisfano i criteri di  selezione
e i livelli  minimi  e'  inferiore  al  numero  minimo,  le  stazioni
appaltanti possono proseguire la procedura invitando il candidato o i
candidati che hanno chiesto di partecipare e  che  sono  in  possesso
delle capacita' richieste, salvo  quanto  dispongono  l'articolo  55,
comma 4, e l'articolo 81, comma 3. 
  7. Le  stazioni  appaltanti,  quando  ricorrono  alla  facolta'  di
ridurre il numero delle  soluzioni  da  discutere  o  di  offerte  da
negoziare, di cui all'articolo 56, comma 4, e all'articolo 58,  comma
9, effettuano tale riduzione applicando i criteri  di  aggiudicazione
indicati nel bando di gara, nel capitolato d'oneri  e  nel  documento
descrittivo. Nella  fase  finale,  tale  numero  deve  consentire  di
garantire  una  concorrenza  effettiva,  purche'  vi  sia  un  numero
sufficiente di soluzioni o di candidati idonei.