Art. 66 
         Modalita' di pubblicazione degli avvisi e dei bandi 
    (artt. 36 e 37, direttiva 2004/18; art. 44 direttiva 2004/17; 
      art. 8, d.lgs. n. 157/1995; art. 11, d.lgs. n. 158/1995; 
                 art. 80, co. 2, d.P.R. n. 554/1999) 
 
  1. Le stazioni appaltanti trasmettono gli avvisi  e  i  bandi  alla
Commissione per via elettronica secondo il formato e le modalita'  di
trasmissione precisate nell'allegato X, punto 3, o con altri mezzi di
trasmissione. Nel caso della procedura urgente  di  cui  all'articolo
70, comma 11, gli avvisi e i bandi devono essere  trasmessi  mediante
fax o per via elettronica  secondo  il  formato  e  le  modalita'  di
trasmissione precisate nell'allegato X, punto 3. 
  2. Gli avvisi e i bandi sono pubblicati secondo le  caratteristiche
tecniche di pubblicazione indicate nell'allegato X, punto 1,  lettere
a) e b). 
  3. Gli avvisi e i bandi redatti e  trasmessi  per  via  elettronica
secondo  il  formato  e  le  modalita'  di   trasmissione   precisate
nell'allegato X, punto 3, sono pubblicati entro cinque  giorni  dalla
loro trasmissione. 
  4. Gli avvisi e i bandi non trasmessi per via  elettronica  secondo
il formato e le modalita' di trasmissione precisate nell'allegato  X,
punto 3, sono pubblicati entro dodici giorni dal loro invio,  o,  nel
caso di procedura urgente di cui all'articolo  70,  comma  11,  entro
cinque giorni dal loro invio. 
  5. I bandi e gli avvisi sono pubblicati per  esteso  in  una  delle
lingue ufficiali della Comunita' scelta dalle stazioni appaltanti; il
testo pubblicato in tale lingua originale e' l'unico facente fede. Le
stazioni appaltanti italiane scelgono la lingua italiana, fatte salve
le norme vigenti nella Provincia autonoma di Bolzano  in  materia  di
bilinguismo. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun  bando,
indicati dalle stazioni  appaltanti  nel  rispetto  dei  principi  di
trasparenza e non discriminazione, e' pubblicata nelle  altre  lingue
ufficiali. 
  6. Le spese per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi da  parte
della Commissione sono a carico della Comunita'. 
  7. Gli avvisi e i bandi sono  altresi'  pubblicati  sulla  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  serie  speciale  relativa  ai
contratti pubblici,  sul  "profilo  di  committente"  della  stazione
appaltante, e,  non  oltre  due  giorni  lavorativi  dopo,  sul  sito
informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui
al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n.  20,  e
sul sito informatico presso l'Osservatorio, con  l'indicazione  degli
estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.  Gli  avvisi  e  i
bandi sono altresi' pubblicati, dopo dodici giorni dalla trasmissione
alla Commissione, ovvero dopo cinque giorni da detta trasmissione  in
caso di procedure urgenti di  cui  all'articolo  70,  comma  11,  per
estratto  su  almeno  due  dei  principali  quotidiani  a  diffusione
nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo  ove
si eseguono i contratti. 
  8.  Gli  effetti  giuridici   che   l'ordinamento   connette   alla
pubblicita' in ambito nazionale decorrono dalla  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  9. Gli avvisi e i bandi, nonche' il  loro  contenuto,  non  possono
essere pubblicati in ambito nazionale prima  della  data  della  loro
trasmissione alla Commissione. 
  10. Gli avvisi e i bandi pubblicati in ambito nazionale non  devono
contenere informazioni diverse da quelle contenute nei bandi e  negli
avvisi trasmessi alla Commissione, o  pubblicate  su  un  profilo  di
committente conformemente all'articolo 63, comma 1, devono menzionare
la data della trasmissione dell'avviso o del bando alla Commissione o
della pubblicazione sul profilo di committente. 
  11. Gli avvisi di preinformazione non possono essere pubblicati  su
un  profilo  di  committente  prima  che  sia  stato   inviato   alla
Commissione l'avviso che ne  annuncia  la  pubblicazione  sotto  tale
forma; gli  avvisi  in  questione  devono  citare  la  data  di  tale
trasmissione. 
  12. Il contenuto degli avvisi e dei bandi  non  trasmessi  per  via
elettronica  secondo  il  formato  e  le  modalita'  di  trasmissione
precisate nell'allegato X, punto 3, e' limitato  a  seicentocinquanta
parole circa. 
  13. Le stazioni appaltanti devono essere in grado di comprovare  la
data di trasmissione degli avvisi e dei bandi. 
  14. La Commissione rilascia alle stazioni appaltanti  una  conferma
dell'informazione  trasmessa,  in  cui  e'  citata  la   data   della
pubblicazione: tale conferma vale come prova della pubblicazione. 
  15. Le  stazioni  appaltanti  possono  prevedere  forme  aggiuntive
pubblicita' diverse da quelle di cui al presente articolo, e  possono
altresi' pubblicare in conformita' ai commi che  precedono  avvisi  o
bandi concernenti appalti pubblici  non  soggetti  agli  obblighi  di
pubblicazione previsti dal presente articolo.  Tuttavia  gli  effetti
giuridici che il presente  codice  o  le  norme  processuali  vigenti
annettono alla data di pubblicazione  al  fine  della  decorrenza  di
termini, derivano solo dalle  forme  di  pubblicita'  obbligatoria  e
dalle relative date in cui la pubblicita' obbligatoria ha luogo.