Art. 70. 
Termini di ricezione delle domande di partecipazione e  di  ricezione
                            delle offerte 
(art. 38, direttiva 2004/18; art. 3, d.P.C.M. n. 55/1991; artt.  6  e
7, d.lgs. n. 358/1992; artt. 9 e 10, d.lgs. n.  157/1995;  artt.  79,
co. 1, primo periodo; 79, commi 3, 4, 7, 8;  81,  co.  1,  d.P.R.  n.
                              554/1999) 
 
  1. Nel fissare i termini per la ricezione  delle  offerte  e  delle
domande di partecipazione, le stazioni appaltanti tengono conto della
complessita' della prestazione oggetto  del  contratto  e  del  tempo
ordinariamente necessario per preparare le offerte, e  in  ogni  caso
rispettano i termini minimi stabiliti dal presente articolo. 
  2. Nelle procedure  aperte,  il  termine  per  la  ricezione  delle
offerte non puo' essere inferiore a  cinquantadue  giorni  decorrenti
dalla data di trasmissione del bando di gara. 
  3.  Nelle  procedure  ristrette,  nelle  procedure  negoziate   con
pubblicazione di un bando di gara,  e  nel  dialogo  competitivo,  il
termine per la ricezione delle domande  di  partecipazione  non  puo'
essere inferiore  a  trentasette  giorni  decorrenti  dalla  data  di
trasmissione del bando di gara. 
  4. Nelle procedure ristrette, il termine  per  la  ricezione  delle
offerte non puo' essere inferiore a quaranta  giorni  dalla  data  di
invio dell'invito a presentare le offerte. 
  5. Nelle procedure negoziate, con o  senza  bando,  e  nel  dialogo
competitivo,  il  termine  per  la  ricezione  delle  offerte   viene
stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto del comma 1  e,  ove
non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non puo' essere inferiore
a venti giorni dalla data di invio dell'invito. 
  6. In tutte le procedure, quando il contratto ha per oggetto  anche
la progettazione esecutiva, il termine per la ricezione delle offerte
non  puo'  essere  inferiore  a  sessanta  giorni   dalla   data   di
trasmissione del bando di gara o  di  invio  dell'invito;  quando  il
contratto ha  per  oggetto  anche  la  progettazione  definitiva,  il
termine per la ricezione delle offerte non puo'  essere  inferiore  a
ottanta giorni con le medesime decorrenze. 
  7. Nei casi in cui le stazioni  appaltanti  abbiano  pubblicato  un
avviso di preinformazione, il termine minimo per la  ricezione  delle
offerte nelle procedure aperte e ristrette puo'  essere  ridotto,  di
norma, a trentasei giorni e comunque mai a meno di  ventidue  giorni,
ne' a meno di cinquanta giorni se il contratto ha per  oggetto  anche
la  progettazione  definitiva  ed  esecutiva.  Tali  termini  ridotti
decorrono dalla  data  di  trasmissione  del  bando  nelle  procedure
aperte, e dalla data di invio dell'invito  a  presentare  le  offerte
nelle procedure ristrette, e sono ammessi a condizione  che  l'avviso
di  preinformazione  a  suo  tempo  pubblicato  contenesse  tutte  le
informazioni richieste per il bando dall'allegato IX  A,  sempre  che
dette informazioni fossero disponibili al momento della pubblicazione
dell'avviso  e  che  tale  avviso  fosse   stato   inviato   per   la
pubblicazione non meno di cinquantadue giorni e non oltre dodici mesi
prima della trasmissione del bando di gara. 
  8. Se i bandi sono redatti e trasmessi per via elettronica  secondo
il formato e le modalita' di trasmissione precisati nell'allegato  X,
punto 3, i termini minimi per la ricezione delle offerte, di  cui  ai
commi 2 e 7, nelle procedure aperte,  e  il  termine  minimo  per  la
ricezione delle domande di partecipazione di cui al  comma  3,  nelle
procedure  ristrette,  nelle  procedure  negoziate  e   nel   dialogo
competitivo, possono essere ridotti di sette giorni. 
  9. Se le stazioni appaltanti  offrono,  per  via  elettronica  e  a
decorrere  dalla  pubblicazione  del  bando  secondo  l'allegato   X,
l'accesso libero, diretto e completo al capitolato d'oneri e  a  ogni
documento complementare, precisando nel testo del  bando  l'indirizzo
Internet presso il  quale  tale  documentazione  e'  accessibile,  il
termine minimo di ricezione delle offerte di cui al  comma  2,  nelle
procedure aperte, e il termine minimo di ricezione delle  offerte  di
cui al comma 4, nelle procedure ristrette, possono essere ridotti  di
cinque giorni. Tale riduzione e' cumulabile  con  quella  di  cui  al
comma 8. 
  10. Se, per qualunque motivo, il capitolato d'oneri o i documenti e
le informazioni complementari, sebbene richiesti in  tempo  utile  da
parte degli operatori economici,  non  sono  stati  forniti  entro  i
termini di cui agli articoli 71 e 72, o se le offerte possono  essere
formulate  solo  a  seguito  di  una  visita  dei  luoghi  o   previa
consultazione sul posto dei documenti allegati al capitolato d'oneri,
i termini per la ricezione  delle  offerte  sono  prorogati  in  modo
adeguato a consentire che tutti gli operatori  economici  interessati
possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie  alla
preparazione delle offerte. 
  11. Nelle procedure  ristrette  e  nelle  procedure  negoziate  con
pubblicazione di un bando di gara, quando l'urgenza rende impossibile
rispettare i  termini  minimi  previsti  dal  presente  articolo,  le
stazioni appaltanti, purche' indichino nel bando di gara  le  ragioni
dell'urgenza, possono stabilire: 
    a) un termine per la ricezione delle domande  di  partecipazione,
non inferiore a quindici giorni dalla data di pubblicazione del bando
di  gara  sulla  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica   italiana,
successiva alla trasmissione del bando alla Commissione; 
    b) e, nelle procedure ristrette,  un  termine  per  la  ricezione
delle offerte non inferiore a dieci giorni, ovvero  non  inferiore  a
trenta  giorni  se  l'offerta  ha  per  oggetto  anche  il   progetto
esecutivo, decorrente dalla data di invio  dell'invito  a  presentare
offerte. Tale previsione non si applica al termine per  la  ricezione
delle  offerte,  se  queste  hanno  per  oggetto  anche  il  progetto
definitivo. 
  12.  Nelle  procedure  negoziate  senza   bando   e   nel   dialogo
competitivo, quando l'urgenza rende impossibile osservare  i  termini
minimi previsti dal presente articolo, l'amministrazione stabilisce i
termini nel rispetto, per quanto possibile, del comma 1.