Art. 76. 
               Varianti progettuali in sede di offerta 
(art. 24, direttiva 2004/18; art. 36,  direttiva  2004/17;  art.  20,
          d.lgs. n. 358/1992; art. 24, d.lgs. n. 157/1995) 
 
  1. Quando il criterio  di  aggiudicazione  e'  quello  dell'offerta
economicamente  piu'  vantaggiosa,  le  stazioni  appaltanti  possono
autorizzare gli offerenti a presentare varianti. 
  2.  Le  stazioni  appaltanti  precisano  nel  bando  di   gara   se
autorizzano o meno  le  varianti;  in  mancanza  di  indicazione,  le
varianti non sono autorizzate. 
  3. Le stazioni appaltanti che autorizzano  le  varianti  menzionano
nel capitolato d'oneri i requisiti  minimi  che  le  varianti  devono
rispettare, nonche' le modalita' per la loro presentazione. 
  4.  Esse  prendono  in  considerazione  soltanto  le  varianti  che
rispondono ai requisiti minimi da esse prescritti. 
  5. Nelle procedure di affidamento di contratti relativi a servizi o
forniture, le stazioni appaltanti che  abbiano  autorizzato  varianti
non possono respingere  una  variante  per  il  solo  fatto  che,  se
accolta, configurerebbe, rispettivamente, o  un  appalto  di  servizi
anziche' un appalto pubblico di forniture o un appalto  di  forniture
anziche' un appalto pubblico di servizi.