Art. 8. 
Disposizioni  in   materia   di   organizzazione   e   di   personale
                 dell'Autorita' e norme finanziarie 
   (art. 5, legge n. 109/1994; artt. da 3 a 6, d.P.R. n. 554/1999) 
 
  1. L'Autorita' si dota, nei modi previsti dal proprio  ordinamento,
di forme e metodi di organizzazione e di analisi  dell'impatto  della
normazione per l'emanazione di atti di competenza e, in  particolare,
di atti amministrativi generali, di programmazione o  pianificazione.
Al fine di  migliorare  la  qualita'  dei  propri  atti,  l'Autorita'
utilizza metodi di consultazione  preventiva,  consistenti  nel  dare
preventivamente notizia del progetto di atto e  nel  consentire  agli
interessati di far pervenire le  proprie  osservazioni,  da  valutare
motivatamente. 
  2. L'Autorita',  nell'ambito  della  sua  autonomia  organizzativa,
disciplina con uno o piu' regolamenti la propria organizzazione e  il
proprio funzionamento, i bilanci, i rendiconti e  la  gestione  delle
spese  nei  limiti  delle  proprie  risorse,  anche  in  deroga  alle
disposizioni sulla contabilita' generale dello  Stato,  l'accesso  ai
documenti amministrativi, le modalita' di esercizio della vigilanza e
i procedimenti sanzionatori di sua competenza. 
  3. Il regolamento dell'Autorita', nella  disciplina  dell'esercizio
della funzione di vigilanza prevede: 
    a) il termine congruo entro cui i destinatari  di  una  richiesta
dell'Autorita' devono inviare i dati richiesti; 
    b) la possibilita' che l'Autorita' invii propri funzionari  nella
sede  di  amministrazioni  e  soggetti  aggiudicatori,  e   operatori
economici,  al  fine   di   acquisire   dati,   notizie,   documenti,
chiarimenti; 
    c) la possibilita' che  l'Autorita'  convochi,  con  preavviso  e
indicazione   specifica    dell'oggetto,    i    rappresentanti    di
amministrazioni e soggetti aggiudicatori, operatori economici, SOA, o
altri soggetti che ritenga necessario o opportuno sentire; 
    d) le modalita' di svolgimento dell'istruttoria nel rispetto  dei
principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241; 
    e) le forme di comunicazione degli atti, idonee  a  garantire  la
data certa della piena conoscenza. 
  4. Il regolamento dell'Autorita' disciplina l'esercizio del  potere
sanzionatorio da parte dell'Autorita' nel rispetto dei principi della
tempestiva  comunicazione   dell'apertura   dell'istruttoria,   della
contestazione   degli   addebiti,   del   termine   a   difesa,   del
contraddittorio, della motivazione,  proporzionalita'  e  adeguatezza
della sanzione, della comunicazione tempestiva con  forme  idonee  ad
assicurare la data certa della piena  conoscenza  del  provvedimento,
del rispetto degli obblighi  di  riservatezza  previsti  dalle  norme
vigenti. 
  5.  Le  delibere  dell'Autorita',  ove  riguardino   questioni   di
interesse generale o la  soluzione  di  questioni  di  massima,  sono
pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  e  sul
sito informatico dell'Autorita'. 
  6. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta dell'Autorita', e' istituito un apposito ruolo del personale
dipendente dall'Autorita', determinato tenendo conto  delle  funzioni
assegnate all'Autorita' e delle risorse disponibili. 
  7. Il regolamento del personale reca anche la pianta organica,  con
distribuzione del personale in ruolo tra i vari servizi. 
  8. Al  personale  dell'Autorita',  tenuto  conto  dei  principi  di
autonomia organizzativa di cui al comma  2,  si  applica  il  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  9. Al personale dell'Autorita' e' fatto divieto di  assumere  altro
impiego od incarico, nonche' di esercitare  attivita'  professionale,
commerciale e industriale. 
  10. L'Autorita' puo' avvalersi, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica,  di  personale  proveniente  da  altre
amministrazioni in posizione di comando, distacco,  fuori  ruolo  ove
previsto dagli ordinamenti di appartenenza. 
  11. La gestione finanziaria  si  svolge  in  base  al  bilancio  di
previsione approvato dall'Autorita' entro il  31  dicembre  dell'anno
precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto  e  la
struttura  del  bilancio  di  previsione,  il  quale  deve   comunque
contenere le spese indicate entro i limiti  delle  entrate  previste,
sono stabiliti dal regolamento di cui  al  comma  2,  che  disciplina
anche le modalita' per le eventuali variazioni. Il  rendiconto  della
gestione  finanziaria,  approvato  entro  il  30   aprile   dell'anno
successivo, e' soggetto  al  controllo  della  Corte  dei  conti.  Il
bilancio preventivo e il rendiconto della gestione  finanziaria  sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  12. All'attuazione dei nuovi compiti previsti dagli articoli 6,  7,
e 8, l'Autorita' fa fronte senza nuovi e maggiori oneri a carico  del
bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 67, della legge
23 dicembre 2005, n. 266. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Per la legge 7 agosto 1990, n.  241,  si  veda  nelle
          note all'art. 2. 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recita:
          «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
          delle amministrazioni pubbliche». 
              - Per l'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005,
          n. 266, si veda nelle note all'art. 6.