Art. 81. 
             Criteri per la scelta dell'offerta migliore 
(art. 53, direttiva 2004/18; art. 55,  direttiva  2004/17;  art.  19,
d.lgs. n. 358/1992; art. 21, legge n. 109/1994; art.  23,  d.lgs.  n.
               157/1995; art. 24, d.lgs. n. 158/1995) 
 
  1. Nei contratti pubblici, fatte salve le disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative relative alla remunerazione di servizi
specifici, la migliore offerta e' selezionata  con  il  criterio  del
prezzo piu' basso o con il criterio dell'offerta economicamente  piu'
vantaggiosa. 
  2. Le stazioni appaltanti scelgono, tra i criteri di cui  al  comma
1,  quello  piu'   adeguato   in   relazione   alle   caratteristiche
dell'oggetto del contratto, e indicano nel bando di  gara  quale  dei
due criteri di cui al comma 1  sara'  applicato  per  selezionare  la
migliore offerta. 
  3.  Le  stazioni  appaltanti  possono  decidere  di  non  procedere
all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all'oggetto del contratto.