Art. 83 
        Criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa 
(art. 53, direttiva 2004/18; art. 55,  direttiva  2004/17;  art.  21,
legge n. 109/1994; art. 19, d.lgs. n. 358/1992; art.  23,  d.lgs.  n.
               157/1995; art. 24, d.lgs. n. 158/1995) 
 
  1. Quando il contratto e' affidato  con  il  criterio  dell'offerta
economicamente piu'  vantaggiosa,  il  bando  di  gara  stabilisce  i
criteri  di  valutazione  dell'offerta,   pertinenti   alla   natura,
all'oggetto e alle caratteristiche del  contratto,  quali,  a  titolo
esemplificativo: 
    a) il prezzo; 
    b) la qualita'; 
    c) il pregio tecnico; 
    d) le caratteristiche estetiche e funzionali; 
    e) le caratteristiche ambientali; 
    f) il costo di utilizzazione e manutenzione; 
    g) la redditivita'; 
    h) il servizio successivo alla vendita; 
    i) l'assistenza tecnica; 
    l) la data di  consegna  ovvero  il  termine  di  consegna  o  di
esecuzione; 
    m) l'impegno in materia di pezzi di ricambio; 
    n) la sicurezza di approvvigionamento; 
    o) in caso di concessioni, altresi' la durata del  contratto,  le
modalita' di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento  delle
tariffe da praticare agli utenti. 
  2. Il bando di gara ovvero, in  caso  di  dialogo  competitivo,  il
bando o il documento descrittivo, elencano i criteri di valutazione e
precisano la ponderazione relativa attribuita  a  ciascuno  di  essi,
anche  mediante  una  soglia,  espressa  con   un   valore   numerico
determinato, in cui lo scarto tra il punteggio della soglia e  quello
massimo relativo all'elemento cui si riferisce la soglia deve  essere
appropriato. 
  3. Le stazioni appaltanti, quando ritengono la ponderazione di  cui
al comma 2 impossibile per ragioni dimostrabili, indicano  nel  bando
di gara e nel capitolato d'oneri, o, in caso di dialogo  competitivo,
nel bando  o  nel  documento  descrittivo,  l'ordine  decrescente  di
importanza dei criteri. 
  4. Il bando per ciascun criterio di valutazione prescelto  prevede,
ove necessario, i su - criteri e i sub - pesi o i sub - punteggi. Ove
la stazione appaltante non sia in  grado  di  stabilirli  tramite  la
propria organizzazione, provvede a nominare uno o piu' esperti con il
decreto o la determina a contrarre, affidando ad essi  l'incarico  di
redigere i criteri, i pesi, i punteggi e le relative  specificazioni,
che verranno indicati nel bando di gara. La commissione giudicatrice,
prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte, fissa  in  via
generale i criteri motivazionali cui si  atterra'  per  attribuire  a
ciascun criterio e subcriterio di valutazione  il  punteggio  tra  il
minimo e il massimo prestabiliti dal bando. 
  5. Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il punteggio a
ciascun elemento  dell'offerta,  le  stazioni  appaltanti  utilizzano
metodologie tali da consentire di individuare con un unico  parametro
numerico finale l'offerta piu' vantaggiosa.  Dette  metodologie  sono
stabilite  dal  regolamento,  distintamente  per  lavori,  servizi  e
forniture e, ove occorra, con modalita' semplificate  per  servizi  e
forniture. Il regolamento, per  i  servizi,  tiene  conto  di  quanto
stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  13
marzo 1999, n. 117 e dal decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 18 novembre 2005, in  quanto  compatibili  con  il  presente
codice. 
 
          Note all'art. 83: 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          13 marzo 1999, n. 117, reca: "Regolamento recante norme per
          la determinazione  degli  elementi  di  valutazione  e  dei
          parametri di ponderazione dell'offerta economicamente  piu'
          vantaggiosa di cui all'art. 23, comma 1,  lettera  b),  del
          decreto  legislativo   17   marzo   1995,   n.   157,   per
          l'aggiudicazione degli appalti di servizi di pulizia  degli
          edifici di cui  alla  categoria  14  della  classificazione
          comune dei  prodotti  874,  contenuta  nell'allegato  1  al
          decreto legislativo n. 157/1995". 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          18 novembre 2005, reca: "Affidamento e gestione dei servizi
          sostitutivi di mensa".