Art. 87 
        Criteri di verifica delle offerte anormalmente basse 
(art. 55, direttiva 2004/18; art. 57, direttiva 2004/17; art. 21, co.
1-bis, legge n. 109/1994; art.  19,  d.lgs.  n.  358/1992;  art.  25,
d.lgs. n. 157/1995; art. 25, d.lgs. n. 158/1995; art. unico, legge n.
                              327/2000) 
 
  1.  Quando  un'offerta  appaia  anormalmente  bassa,  la   stazione
appaltante richiede all'offerente le  giustificazioni,  eventualmente
necessarie  in  aggiunta  a  quelle   gia'   presentate   a   corredo
dell'offerta, ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi
dell'offerta medesima. 
  2. Le giustificazioni di cui all'articolo 86,  comma  5  e  di  cui
all'articolo   87,   comma   1,   possono   riguardare,   a    titolo
esemplificativo: 
    a) l'economia del procedimento di costruzione,  del  processo  di
fabbricazione, del metodo di prestazione del servizio; 
    b) le soluzioni tecniche adottate; 
    c)  le  condizioni  eccezionalmente  favorevoli  di  cui  dispone
l'offerente per eseguire i lavori, per  fornire  i  prodotti,  o  per
prestare i servizi; 
    d) l'originalita' del progetto, dei lavori, delle forniture,  dei
servizi offerti; 
    e) il rispetto  delle  norme  vigenti  in  tema  di  sicurezza  e
condizioni di lavoro; 
    f) l'eventualita' che l'offerente ottenga un aiuto di Stato; 
    g)  il  costo  del  lavoro  come  determinato  periodicamente  in
apposite tabelle dal Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
sulla  base  dei  valori  economici  previsti  dalla   contrattazione
collettiva   stipulata   dai    sindacati    comparativamente    piu'
rappresentativi,   delle   norme   in   materia    previdenziale    e
assistenziale, dei diversi settori merceologici  e  delle  differenti
aree territoriali; in mancanza di contratto  collettivo  applicabile,
il  costo  del  lavoro  e'  determinato  in  relazione  al  contratto
collettivo del settore merceologico piu' vicino  a  quello  preso  in
considerazione. 
  3. Non sono ammesse  giustificazioni  in  relazione  a  trattamenti
salariali minimi  inderogabili  stabiliti  dalla  legge  o  da  fonti
autorizzate dalla legge. 
  4. Non sono ammesse giustificazioni  in  relazione  agli  oneri  di
sicurezza per i quali non sia ammesso ribasso d'asta  in  conformita'
all'articolo 131, nonche' al piano di sicurezza  e  coordinamento  di
cui all'articolo 12, decreto legislativo 14 agosto  1996,  n.  494  e
alla relativa stima dei costi conforme all'articolo  7,  decreto  del
Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n.  222.  In  relazione  a
servizi e forniture,  nella  valutazione  dell'anomalia  la  stazione
appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che  devono
essere  specificamente  indicati  nell'offerta  e  risultare  congrui
rispetto all'entita' e  alle  caratteristiche  dei  servizi  o  delle
forniture. 
  5.  La  stazione  appaltante  che   accerta   che   un'offerta   e'
anormalmente bassa in quanto l'offerente  ha  ottenuto  un  aiuto  di
Stato, puo' respingere tale offerta per questo solo motivo unicamente
se,  consultato  l'offerente,  quest'ultimo  non  e'  in   grado   di
dimostrare, entro un termine  stabilito  dall'amministrazione  e  non
inferiore a quindici giorni,  che  l'aiuto  in  questione  era  stato
concesso  legalmente.  Quando   la   stazione   appaltante   respinge
un'offerta  in  tali  circostanze,  ne  informa  tempestivamente   la
Commissione. 
 
          Note all'art. 87: 
              - L'art. 12 del decreto legislativo 14 agosto 1996,  n.
          494 citato all'art. 10 cosi' recita: 
              "Art. 12 (Piano di sicurezza e di coordinamento). -  1.
          Il  piano  contiene  l'individuazione,   l'analisi   e   la
          valutazione dei rischi, e  le  conseguenti  procedure,  gli
          apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta
          la durata dei  lavori,  il  rispetto  delle  norme  per  la
          prevenzione degli infortuni e la tutela  della  salute  dei
          lavoratori, nonche' la stima dei  relativi  costi  che  non
          sono  soggetti  al  ribasso  nelle  offerte  delle  imprese
          esecutrici.  Il  piano  contiene  altresi'  le  misure   di
          prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale  presenza
          simultanea o successiva di piu' imprese  o  dei  lavoratori
          autonomi ed e' redatto anche al fine di  prevedere,  quando
          cio' risulti necessario, l'utilizzazione di impianti comuni
          quali  infrastrutture,  mezzi  logistici  e  di  protezione
          collettiva. Il piano e' costituito da una relazione tecnica
          e prescrizioni correlate alla  complessita'  dell'opera  da
          realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo  di
          costruzione. In particolare il piano contiene, in relazione
          alla  tipologia  del  cantiere  interessato,   i   seguenti
          elementi: 
                a)  modalita'  da  seguire  per  la  recinzione   del
          cantiere, gli accessi e le segnalazioni; 
                b)  protezioni  o  misure  di  sicurezza   contro   i
          possibili rischi provenienti dall'ambiente esterno; 
                c) servizi igienico-assistenziali; 
                d) protezioni o misure  di  sicurezza  connesse  alla
          presenza nell'area del cantiere di linee aeree e condutture
          sotterranee; 
                e) viabilita' principale di cantiere; 
                f) impianti di alimentazione  e  reti  principali  di
          elettricita', acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo; 
                g) impianti  di  terra  e  di  protezione  contro  le
          scariche atmosferiche; 
                h) misure generali di protezione contro il rischio di
          seppellimento da adottare negli scavi; 
                i) misure generali da adottare contro il  rischio  di
          annegamento; 
                l) misure generali di protezione da  adottare  contro
          il rischio di caduta dall'alto; 
                m) misure per assicurare la salubrita' dell'aria  nei
          lavori in galleria; 
                n) misure per assicurare la stabilita' delle pareti e
          della volta nei lavori in galleria; 
                o) misure generali di sicurezza da adottare nel  caso
          di estese demolizioni  o  manutenzioni,  ove  le  modalita'
          tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto; 
                p) misure di sicurezza contro i possibili  rischi  di
          incendio o esplosione connessi con lavorazioni e  materiali
          pericolosi utilizzati in cantiere; 
                q) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto
          dall'art. 14; 
                r) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto
          dall'art. 5, comma 1, lettera c); 
                s)  valutazione,  in  relazione  alla  tipologia  dei
          lavori,  delle  spese  prevedibili  per  l'attuazione   dei
          singoli elementi del piano; 
                t) misure generali di protezione da  adottare  contro
          gli sbalzi eccessivi di temperatura. 
              2. Il piano  di  sicurezza  e  coordinamento  e'  parte
          integrante del contratto di appalto. 
              3. I datori di lavoro  delle  imprese  esecutrici  e  i
          lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto  previsto
          nel piano di cui al  comma  1  e  nel  piano  operativo  di
          sicurezza. 
              4. I datori di lavoro delle imprese esecutrici  mettono
          a disposizione dei rappresentanti per  la  sicurezza  copia
          del piano di sicurezza  e  di  coordinamento  e  del  piano
          operativo  di   sicurezza   almeno   dieci   giorni   prima
          dell'inizio dei lavori. 
              5. L'impresa che si aggiudica i lavori puo'  presentare
          al coordinatore per l'esecuzione proposte  di  integrazione
          al piano di sicurezza e di coordinamento,  ove  ritenga  di
          poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base
          della propria  esperienza.  In  nessun  caso  le  eventuali
          integrazioni possono giustificare modifiche  o  adeguamento
          dei prezzi pattuiti. 
              6.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non   si
          applicano  ai  lavori  la  cui  esecuzione   immediata   e'
          necessaria  per  prevenire  incidenti   imminenti   o   per
          organizzare urgenti misure di salvataggio. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  7,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222  recante:
          "Regolamento sui contenuti minimi dei  piani  di  sicurezza
          nei cantieri temporanei o mobili, in  attuazione  dell'art.
          31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109: 
              "Art. 7 (Stima dei costi della sicurezza). - 1. Ove  e'
          prevista  la  redazione  del  PSC  ai  sensi  del   decreto
          legislativo  14  agosto  1996,   n.   494,   e   successive
          modificazioni, nei costi della sicurezza vanno stimati, per
          tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere,  i
          costi: 
                a) degli apprestamenti previsti nel PSC; 
                b)  delle  misure  preventive  e  protettive  e   dei
          dispositivi   di   protezione   individuale   eventualmente
          previsti nel PSC per lavorazioni interferenti; 
                c) degli impianti di terra e di protezione contro  le
          scariche atmosferiche, degli  impianti  antincendio,  degli
          impianti di evacuazione fumi; 
                d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva; 
                e) delle procedure contenute nel PSC e  previste  per
          specifici motivi di sicurezza; 
                f)  degli  eventuali  interventi   finalizzati   alla
          sicurezza  e  richiesti  per  lo  sfasamento   spaziale   o
          temporale delle lavorazioni interferenti; 
                g) delle misure  di  coordinamento  relative  all'uso
          comune  di  apprestamenti,  attrezzature,   infrastrutture,
          mezzi e servizi di protezione collettiva. 
              2. Per le opere rientranti nel  campo  di  applicazione
          della  legge  11  febbraio  1994,  n.  109,  e   successive
          modificazioni, e per le quali non e' prevista la  redazione
          del PSC ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n.
          494,  e  successive   modificazioni,   le   amministrazioni
          appaltanti, nei costi della sicurezza stimano, per tutta la
          durata delle lavorazioni previste  nel  cantiere,  i  costi
          delle  misure  preventive  e  protettive  finalizzate  alla
          sicurezza e salute dei lavoratori. 
              3. La stima dovra' essere congrua, analitica  per  voci
          singole, a corpo o a misura,  riferita  ad  elenchi  prezzi
          standard o specializzati,  oppure  basata  su  prezziari  o
          listini  ufficiali   vigenti   nell'area   interessata,   o
          sull'elenco  prezzi   delle   misure   di   sicurezza   del
          committente; nel caso in  cui  un  elenco  prezzi  non  sia
          applicabile o non  disponibile,  si  fara'  riferimento  ad
          analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le
          singole voci dei  costi  della  sicurezza  vanno  calcolate
          considerando il loro costo  di  utilizzo  per  il  cantiere
          interessato che comprende, quando applicabile, la  posa  in
          opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione
          e l'ammortamento. 
              4. I costi  della  sicurezza  cosi'  individuati,  sono
          compresi nell'importo totale dei lavori, ed individuano  la
          parte del costo dell'opera da non  assoggettare  a  ribasso
          nelle offerte delle imprese esecutrici. 
              5. Per la stima dei costi della  sicurezza  relativi  a
          lavori che si rendono necessari  a  causa  di  varianti  in
          corso d'opera previste dall'art. 25 della legge 11 febbraio
          1994, n. 109, e successive  modificazioni,  o  dovuti  alle
          variazioni previste dagli articoli 1659, 1660, 1661 e 1664,
          secondo  comma,  del  codice  civile,   si   applicano   le
          disposizioni contenute nei commi 1, 2 e 3.  I  costi  della
          sicurezza cosi'  individuati,  sono  compresi  nell'importo
          totale della variante, ed individuano la  parte  del  costo
          dell'opera da non assoggettare a ribasso. 
              6. Il direttore dei lavori liquida  l'importo  relativo
          ai costi della sicurezza previsti in  base  allo  stato  di
          avanzamento   lavori,   sentito   il    coordinatore    per
          l'esecuzione dei lavori quando previsto.".