Art. 88. 
Procedimento di verifica e di esclusione delle  offerte  anormalmente
                                basse 
(art. 55, direttiva 2004/18; art. 57,  direttiva  2004/17;  art.  21,
           legge n. 109/1994; art. 89, d.P.R. n. 554/1999) 
 
  1. La richiesta di giustificazioni e' formulata per iscritto e puo'
indicare le  componenti  dell'offerta  ritenute  anormalmente  basse,
ovvero, alternativamente o  congiuntamente,  invitare  l'offerente  a
dare tutte le giustificazioni che ritenga utili. 
  2. All'offerente e' assegnato un  termine  non  inferiore  a  dieci
giorni per presentare, per iscritto, le giustificazioni richieste. 
  3. La stazione appaltante, se del  caso  mediante  una  commissione
costituita  secondo  i  criteri  fissati  dal  regolamento   di   cui
all'articolo 5, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo
conto delle giustificazioni fornite, e  puo'  chiedere  per  iscritto
ulteriori chiarimenti, se resi necessari o utili a  seguito  di  tale
esame,  assegnando  un  termine  non  inferiore   a   cinque   giorni
lavorativi. 
  4. Prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa,  la
stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo non inferiore
a cinque giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni  elemento  che
ritenga utile. 
  5. Se  l'offerente  non  si  presenta  alla  data  di  convocazione
stabilita,  la  stazione  appaltante  puo'  prescindere   dalla   sua
audizione. 
  6. La stazione appaltante esclude l'offerta che, in base  all'esame
degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile. 
  7. La stazione appaltante sottopone a verifica  la  prima  migliore
offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa, e,  se  la  esclude,
procede nella stessa maniera  progressivamente  nei  confronti  delle
successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore  offerta
non anomala.