Art. 89 
        Strumenti di rilevazione della congruita' dei prezzi 
 (art. 6, commi 5-8, legge n. 537/1993; art. 13, d.P.R. n. 573/1994) 
 
  1. Al fine di stabilire il prezzo  base  nei  bandi  o  inviti,  di
valutare la convenienza o meno dell'aggiudicazione, nonche'  al  fine
di stabilire se l'offerta e' o meno anormalmente bassa,  laddove  non
si applica il criterio di cui all'articolo 86, comma 1,  le  stazioni
appaltanti  tengono  conto  del  miglior  prezzo  di   mercato,   ove
rilevabile. 
  2. Salvo quanto  previsto  dall'articolo  26,  comma  2,  legge  23
dicembre 1999, n. 488, a fini di orientamento le stazioni  appaltanti
prendono  in  considerazione  i  costi   standardizzati   determinati
dall'Osservatorio ai sensi dell'articolo 7, gli  elenchi  prezzi  del
Genio civile, nonche' listini e prezziari di beni,  lavori,  servizi,
normalmente in uso nel luogo di esecuzione del  contratto,  eventuali
rilevazioni statistiche e ogni altro elemento di conoscenza. 
  3.  Nella  predisposizione  delle  gare  di  appalto  le   stazioni
appaltanti sono  tenute  a  valutare  che  il  valore  economico  sia
adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro come  determinato
ai sensi dell'articolo 87, comma 2, lettera g). 
  4. Alle finalita' di cui al  presente  articolo  le  Regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano provvedono in base alle loro
competenze. 
 
          Nota all'art. 89: 
              - Per l'art. 26, comma 2 e la legge 23  dicembre  1999,
          n. 488, si veda nelle note all'art. 7.