(Allegato XXI Allegato tecnico di cui all'articolo 164- art. 10)
                             Articolo 10 
Relazioni tecniche e relazioni specialistiche del progetto definitivo
            - progetto di monitoraggio ambientale (PMA). 
 
  1. A completamento di quanto contenuto nella relazione generale, il
progetto definitivo deve comprendere  almeno  le  seguenti  relazioni
tecniche, sviluppate - anche sulla base di  indagini  integrative  di
quelle eseguite per il  progetto  preliminare  -  ad  un  livello  di
definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non  si
abbiano apprezzabili differenze tecniche e di costo: 
  a) relazione geologica e geoidrologica: comprende,  sulla  base  di
specifiche indagini geologiche, la identificazione  delle  formazioni
presenti nel sito, lo studio dei tipi litologici, della  struttura  e
dei  caratteri  fisici   del   sottosuolo;   definisce   il   modello
geologico-tecnico del sottosuolo; illustra e caratterizza gli aspetti
stratigrafici,    strutturali,     idrogeologici,     geomorfologici,
litotecnici e fisici, nonche' il conseguente livello di pericolosita'
geologica e il comportamento in assenza ed in presenza delle opere; 
  b) relazione geotecnica e geomeccanica:  definisce,  alla  luce  di
specifiche  indagini,  il  comportamento  meccanico  del  volume  del
terreno influenzato, direttamente o indirettamente, dalla costruzione
del manufatto e che a sua volta  influenzera'  il  comportamento  del
manufatto stesso. Illustra inoltre i calcoli per gli aspetti  che  si
riferiscono al rapporto del manufatto con il terreno; 
  c) relazioni idrologica e idraulica:  riguardano  lo  studio  delle
acque meteoriche, superficiali e sotterranee.  Illustrano  inoltre  i
calcoli relativi al  dimensionamento  dei  manufatti  idraulici.  Gli
studi devono indicare le fonti dalle quali  provengono  gli  elementi
elaborati ed i procedimenti usati nella elaborazione per  dedurre  le
grandezze di interesse; 
  d) relazione archeologica: approfondisce e aggiorna i dati presenti
nel progetto preliminare, anche sulla base di indagini  dirette;  ove
il progetto preliminare non sia stato approvato con le procedure  del
presente  codice,  parte  II,  titolo  III,  capo  IV,  la  relazione
archeologica  deve  indicare  l'interesse   archeologico   del   sito
accertato   sulla   base   di   indagini   condotte   d'intesa    con
l'amministrazione competente ai  sensi  del  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42, e della sezione V del presente allegato tecnico; 
  e)  relazione  sismica:  comprende  l'inquadramento   geologico   e
morfologico  l'individuazione  delle   categorie   sismiche   a   cui
afferiscono le opere in  progetto,  con  riferimento  alle  macrozone
stabilite dalla  normativa  vigente;  l'indicazione  dei  criteri  di
progettazione  utilizzati  nelle  verifiche  e  della  normativa   di
riferimento; 
  f) relazioni  tecniche  opere  civili:  individuano  le  principali
criticita' e le soluzioni adottate,  descrivono  le  tipologie  e  le
soluzioni  puntuali  di  progetto  e  le  motivazioni  delle  scelte;
relazionano sulle caratteristiche funzionali delle opere; 
  g) relazione tecnica impianti: descrive i diversi impianti presenti
nel progetto, motivando le soluzioni adottate; individua  e  descrive
il funzionamento complessivo della  componente  impiantistica  e  gli
elementi interrelazionali con le opere civili. Descrive la concezione
del sistema di sicurezza per l'esercizio  e  le  caratteristiche  del
progetto; 
  h)  relazione  sulla  gestione  dei  materiali:   descrizione   dei
fabbisogni di materiali da approvvigionare  da  cava,  al  netto  dei
volumi  reimpiegati,  e  degli  esuberi  di  materiali   di   scarto,
provenienti   dagli   scavi;   individuazione    delle    cave    per
approvvigionamento dei materiali e delle aree di deposito  temporaneo
di recupero e di  smaltimento  per  lo  smaltimento  delle  terre  di
scarto; descrizione delle soluzioni di sistemazione finali proposte; 
  i) relazione sulla cantierizzazione: individuazione delle aree  dei
cantieri, delle opere accessorie  (depositi,  officine,  impianti  di
depurazione, opere di mitigazione, etc.) della viabilita' di servizio
nelle diverse fasi di costruzione delle opere; opere di chiusura  dei
cantieri,   sistemazione   finale   e   rinaturazione   delle   aree;
quantificazione dei traffici di cantiere; 
  l) relazione sull'impatto acustico in applicazione della  legge  26
ottobre 1995, n. 447, e relativi decreti attuativi. 
  Per le opere soggette a valutazione d'impatto ambientale  nazionale
o  comunque  ove  richiesto,  dovranno  inoltre  essere  prodotte  le
seguenti relazioni: 
  m) indirizzi preliminari per la definizione, in  fase  di  progetto
esecutivo, del manuale di  gestione  ambientale  dei  lavori,  e  per
l'adozione, entro la consegna dei lavori, di un sistema  di  gestione
ambientale dei cantieri sviluppato secondo  i  criteri  di  cui  alla
norma ISO 11001 o al Sistema EMAS  (regolamento  CE  761/2001)  o  ad
altri sistemi asseverati dal Ministero dell'ambiente e  della  tutela
del territorio. 
  2.  Ove  la  progettazione  implichi  la  soluzione  di   ulteriori
questioni  specialistiche,  queste  formano   oggetto   di   apposite
relazioni che definiscono le problematiche e indicano le soluzioni da
adottare in sede di progettazione esecutiva. 
  3. Per le opere  soggette  a  valutazione  ambientale  nazionale  e
comunque ove richiesto, dovra' inoltre essere redatto, il progetto di
monitoraggio  ambientale  (PMA),  che  dovra'  attenersi  ai  criteri
seguenti: 
  a) il progetto di monitoraggio ambientale (PMA) deve  illustrare  i
contenuti, i criteri, le metodologie, l'organizzazione e  le  risorse
che  saranno  impiegate  successivamente  per  attuare  il  piano  di
monitoraggio ambientale (PMA), definito come l'insieme dei  controlli
da effettuare attraverso la rilevazione e misurazione  nel  tempo  di
determinati parametri biologici, chimici e fisici che  caratterizzano
le  componenti   ambientali   impattate   dalla   realizzazione   e/o
dall'esercizio delle opere; 
  b) il progetto di monitoraggio  ambientale  dovra'  uniformarsi  ai
disposti del citato D.M. 1° aprile 2004 del Ministro dell'ambiente  e
della tutela del territorio; in particolare dovranno essere  adottati
le tecnologie ed i sistemi innovativi ivi  previsti.  Secondo  quanto
stabilito dalle linee guida nella redazione del PMA si devono seguire
le seguenti fasi progettuali: 
  analisi  del  documento  di  riferimento  e  pianificazione   delle
attivita' di progettazione; 
  definizione del quadro informativo esistente; 
  identificazione  ed  aggiornamento  dei  riferimenti  normativi   e
bibliografici; 
  scelta delle componenti ambientali; 
  scelta delle aree da monitorare; 
  strutturazione delle informazioni; 
  programmazione delle attivita'.