(Allegato XXI Allegato tecnico di cui all'articolo 164- art. 17)
                             Articolo 17 
                           Cronoprogramma. 
 
  1. Il progetto definitivo e'  corredato  dal  cronoprogramma  delle
lavorazioni, redatto anche al fine di stabilire in via  convenzionale
(nel caso di lavori  compensati  a  prezzo  chiuso)  l'importo  degli
stessi da eseguire in ciascun mese dalla data della consegna. 
  2. Il cronoprogrammma e' composto: 
    a)  da  una  rappresentazione  grafica  di  tutte  le   attivita'
costruttive suddivise in livelli gerarchici dal piu' generale oggetto
del  progetto  fino  alle   piu'   elementari   attivita'   gestibili
autonomamente dal punto di vista delle responsabilita', dei  costi  e
dei tempi; 
    b) da un diagramma che rappresenti graficamente la pianificazione
delle lavorazioni nei suoi principali aspetti di  sequenza  logica  e
temporale, ferma restando la prescrizione  all'impresa,  in  sede  di
capitolato speciale d'appalto, dell'obbligo di  presentazione  di  un
programma di esecuzione delle lavorazioni riguardante tutte  le  fasi
costruttive intermedie, con  la  indicazione  dell'importo  dei  vari
stati di avanzamento dell'esecuzione  dell'intervento  alle  scadenze
temporali contrattualmente previste. 
  3. Nel calcolo del tempo  contrattuale  deve  tenersi  conto  della
prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.