(Allegato XXI Allegato tecnico di cui all'articolo 164- art. 27)
                             Articolo 27 
                      Finalita' della verifica. 
 
  1. La verifica di cui  all'articolo  112  del  codice,  di  seguito
denominata  anche  validazione,  e'  finalizzata  ad   accertare   la
sussistenza, nel progetto a base di gara,  dei  requisiti  minimi  di
appaltabilita', nonche' la conformita' dello  stesso  alla  normativa
vigente. In ogni fase della progettazione il  soggetto  aggiudicatore
provvede altresi', ove  necessario  con  il  supporto  di  consulenti
esterni, a tutte le ulteriori verifiche atte ad accertare la qualita'
del  progetto,  la  correttezza   delle   soluzioni   prescelte   dal
progettista e  la  rispondenza  del  progetto  stesso  alle  esigenze
funzionali ed economiche del soggetto aggiudicatore. 
  2. La validazione accerta, in particolare, i seguenti elementi: 
  a) la completezza della progettazione; 
  b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti  i  suoi
aspetti; 
  c) i presupposti per la qualita' dell'opera nel tempo; 
  d) la minimizzazione dei rischi di introduzione di  varianti  e  di
contenzioso; 
  e) la  possibilita'  di  ultimazione  dell'opera  entro  i  termini
previsti.