(Allegato XXI Allegato tecnico di cui all'articolo 164- art. 31)
                             Articolo 31 
Requisiti per la partecipazione alle  gare  per  l'affidamento  delle
                       attivita' di verifica. 
 
  1. Il responsabile del procedimento individua  i  requisiti  minimi
per la partecipazione alle procedure di affidamento  della  attivita'
di verifica dei progetti con riguardo ai seguenti elementi: 
    a) fatturato globale per servizi  di  verifica  realizzato  negli
ultimi tre anni per un importo  da  determinare  in  una  misura  non
inferiore a due volte l'importo stimato dell'appalto dei  servizi  di
verifica; 
    b) avvenuto svolgimento, negli ultimi tre  anni,  di  almeno  due
appalti di servizi di verifica  di  progetti  relativi  a  lavori  di
importo almeno pari a quello oggetto dell'appalto da  affidare  e  di
natura analoga allo stesso.  Per  servizio  di  verifica  analogo  si
intende quello appartenente,  in  via  esemplificativa,  ai  seguenti
raggruppamenti di tipologia di interventi: 
    - organismi edilizi ed opere di bioedilizia; 
    - opere per la mobilita' su gomma e ferro; 
    - opere relative al ciclo intergrato dell'acqua; 
    - opere fluviali e marittime; 
    - opere impiantistiche; 
    -   opere   di   impatto   ambientale,   di   bonifica    e    di
ecocompatibilita'. 
  2. Per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore della presente
Sezione, il requisito di cui alla lettera a) del comma 1 puo'  essere
anche riferito ad attivita'  di  progettazione,  direzione  lavori  e
collaudo. Il requisito di cui alla lettera b) del comma 1 puo' essere
soddisfatto attraverso la dimostrazione  di  almeno  quattro  servizi
analoghi di progettazione, direzione dei lavori e collaudo di  lavori
per un importo complessivo pari a quello oggetto  della  verifica  da
affidare. 
  3. Il soggetto che concorre all'affidamento dell'appalto  individua
in sede di offerta le figure professionali alle quali sara'  affidato
l'incarico della verifica. Le figure  professionali  proposte  devono
essere in possesso delle competenze previste dalla norma UNI  CEI  EN
ISO/IEC 17020. 
  4. Alle  procedure  di  affidamento  delle  attivita'  di  verifica
possono partecipare,  in  forma  singola  o  associata,  i  soggetti,
accreditati  da  enti  partecipanti  all'European   Cooperation   for
Accreditation (EA) ai sensi della norma europea UNI  CEI  EN  ISO/IEC
17020, di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), g) e  h),
del codice che siano nelle condizioni di cui all'articolo  29,  comma
1, lettera b), del  presente  allegato.  Per  verifiche  di  progetti
relativi a  lavori  di  importo  superiore  a  20  milioni  di  euro,
l'accreditamento,  ai  sensi  della  predetta  norma   europea   come
organismi di ispezione di Tipo A, deve essere posseduto  da  tutti  i
soggetti concorrenti in forma  associata.  In  caso  di  associazione
temporanea la  mandataria  deve  possedere  una  quota  di  requisiti
minimi, fissata dalla stazione appaltante, in una misura almeno  pari
al 50 per cento; la  restante  percentuale  minima  di  possesso  dei
requisiti da stabilirsi in misura non inferiore al 10 per  cento  dei
requisiti stessi. 
  5.  Il  soggetto  che  intende  partecipare  alla  gara  non   deve
partecipare o avere partecipato  direttamente  o  indirettamente  ne'
alla gara per l'affidamento della progettazione  ne'  alla  redazione
della stessa in qualsiasi suo livello. Il mancato rispetto  accertato
dalla  stazione  appaltante  su  segnalazione  del  responsabile  del
procedimento comporta l'esclusione per  5  anni  dalle  attivita'  di
verifica e, a tale fine, e' comunicato a organismi di accreditamento.