Articolo 32 Procedure di gara. 1. L'affidamento della attivita' di validazione avviene ai sensi dell'articolo 164, comma 2, del codice, con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, con riguardo ai seguenti elementi: a) prezzo; b) caratteristiche professionali del gruppo di verifica; c) caratteristiche e modalita' del servizio e delle prestazioni. 2. Per l'aggiudicazione dell'appalto avente ad oggetto la verifica puo' essere utilizzata la stessa commissione giudicatrice dell'appalto di servizi di progettazione, laddove esistente, ovvero un'apposita commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'articolo 106 del codice, di cui fa parte il responsabile del procedimento. 3. Dell'avvenuto affidamento e' data pubblicita'.