Art. 56.
              Dichiarazione di fuori uso dei materiali
  1.  La  dichiarazione  di  fuori  uso  di  materiali inefficienti o
ritenuti  non  piu' idonei ad ulteriore servizio, in dipendenza della
loro vetusta' od usura, e' proposta da chi ha in consegna i materiali
per l'uso.
  2.  L'autorita'  da cui dipende il proponente trasmette la proposta
ad  una  apposita  commissione tecnica di accertamento, costituita in
via permanente o nominata di volta in volta.
  3.  Le  istruzioni  di  cui  all'articolo  82,  comma  1,  indicano
l'autorita'  cui  spetta  la nomina della commissione, il numero ed i
requisiti dei componenti, nonche' le modalita' per l'assolvimento dei
compiti ad essa demandati.
  4. La commissione ha le seguenti competenze:
    a) constatare se i materiali siano effettivamente non piu' idonei
ad ulteriore servizio;
    b)  accertare  le  cause che hanno determinato l'inefficienza dei
materiali,  comunicando all'autorita' competente il fatto nel caso in
cui  si  ritenga  che  l'inidoneita'  derivi  da  incuria  o  da  uso
irregolare;
    c)   accertare   la   riparabilita'  dei  materiali  riconosciuti
inefficienti;  proporre  o  disporre,  con  le  modalita'  e nei casi
previsti  dalle  istruzioni  di  cui  all'articolo  82,  comma  1, la
riparazione,   o   la  dichiarazione  di  fuori  uso  ove  non  siano
riparabili;
    d) disporre, su richiesta o direttamente, nei casi previsti dalle
istruzioni   di  cui  all'articolo  82,  comma  1,  il  ricambio  dei
materiali;
    e)   indicare   la  specie  e  la  quantita'  dei  materiali  che
presumibilmente   possono   ricavarsi   dalle   demolizioni   o   dal
disfacimento di quelli dichiarati fuori uso.
  5.  Il  materiale  inefficiente dichiarato fuori uso per vetusta' o
per  usura,  salvo che non sia diversamente disposto, e' sottoposto a
demolizione ovvero a disfacimento con provvedimento dell'autorita' di
cui  all'articolo  8,  comma  1.  Per  tale materiale si applicano le
disposizioni  di  cui  all'articolo  55,  comma  4. Qualora non siano
realizzabili  con  mezzi  o  attrezzature  dell'amministrazione, tali
operazioni sono affidate a terzi durante l'alienazione.
  6.  Le dichiarazioni di fuori uso ed i verbali di disfacimento o di
demolizione  del materiale costituiscono documenti giustificativi dei
movimenti  contabili  di scarico dei materiale dichiarato fuori uso e
di  carico  di  quello  recuperato.  Il  materiale  proveniente dalla
demolizione   o  dal  disfacimento,  che  risulti  di  nessun  valore
commerciale  non  e'  assunto  in  carico  e  viene  eliminato ovvero
distrutto.