Art. 2.
                       Ammissione alla scuola
  1.  Alle scuole si accede con concorso annuale per titoli ed esami,
indetto  con  decreto  del rettore dell'universita', per il numero di
posti  determinati  con decreto del Ministro, di cui all'articolo 35,
comma  2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Al concorso
possono  partecipare  i  laureati  in  medicina  e  chirurgia in data
anteriore   al   termine   di  scadenza  fissato  dal  bando  per  la
presentazione  delle  domande  di  partecipazione  al  concorso,  con
obbligo di superare l'esame di Stato prima della scadenza del termine
per  la  presentazione  delle  domande  di partecipazione al concorso
medesimo.  Nel  bando  sono altresi' indicate la sede e la data della
prova  di  esame,  i  posti  disponibili  presso ciascuna scuola e le
necessarie disposizioni organizzative.
  2.  Le  prove  di ammissione si svolgono a livello locale presso le
singole  universita', nella medesima data per ogni singola tipologia.
Il calendario delle prove, per ogni singola tipologia, e' predisposto
dal  MIUR  entro  il  31  luglio  di  ciascun  anno, in modo da poter
adeguatamente  pubblicizzare,  con congruo anticipo, la data, nonche'
il numero dei posti di specializzazione assegnati a ciascun ateneo, e
in  modo  che  le  universita'  possano  pubblicare il relativo bando
almeno 60 giorni prima della prova.
  3.  La  domanda  per partecipare alla prova di selezione, corredata
della    documentazione    prevista    dal   bando,   e'   presentata
all'universita'  con  apposizione  di  numero  di  protocollo e data,
ovvero  tramite  raccomandata con ricevuta di ritorno, non meno di 30
giorni prima della prova stessa.
 
          Nota all'art. 2:
              -  Il  testo  del  comma 2  dell'art.  35  del  decreto
          legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e' il seguente:
              «2.  In  relazione  al  decreto  di  cui al comma 1, il
          Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e
          tecnologica,   acquisito   il  parere  del  Ministro  della
          sanita',  determina  il  numero  dei  posti  da assegnare a
          ciascuna  scuola  di  specializzazione accreditata ai sensi
          dell'art.  43, tenuto conto della capacita' ricettiva e del
          volume  assistenziale  delle  strutture  sanitarie inserite
          nella rete formativa della scuola stessa.».