Art. 3. Commissione giudicatrice 1. Presso ogni universita' e' costituita, con decreto rettorale, una commissione giudicatrice del concorso di ammissione, composta dal direttore della scuola e da quattro professori di ruolo e/o ricercatori afferenti alla scuola; con lo stesso decreto e' nominato un apposito comitato di vigilanza se il numero dei candidati e' superiore a 50 e sempreche' le prove di esame si svolgano in piu' locali tra loro distanti che non consentono la presenza di commissari. Il comitato e' composto da cinque componenti scelti tra professori e ricercatori della scuola o fra personale amministrativo dell'ateneo con qualifica dirigenziale o appartenente all'area C. Il comitato ha compiti di controllo circa la regolarita' dell'espletamento delle prove e segnala eventuali irregolarita' alla commissione che assume le relative decisioni. Nel caso di piu' scuole della stessa tipologia l'esame e' unico; se il numero delle scuole e' inferiore a quattro la commissione e' integrata con un unico componente rappresentante delle scuole; se il numero delle scuole e' superiore a quattro la commissione e' integrata da un rappresentante per ciascuna scuola. 2. E' nominato presidente della commissione giudicatrice il direttore della scuola. Nel caso di piu' scuole della stessa tipologia e' nominato presidente della commissione giudicatrice uno dei direttori a rotazione.