Art. 3. 
                      Commissione giudicatrice 
  1. Presso ogni universita' e' costituita,  con  decreto  rettorale,
una commissione giudicatrice del concorso di ammissione, composta dal
direttore  della  scuola  e  da  quattro  professori  di  ruolo   e/o
ricercatori afferenti alla scuola; con lo stesso decreto e'  nominato
un apposito comitato di vigilanza  se  il  numero  dei  candidati  e'
superiore a 50 e sempreche' le prove di esame  si  svolgano  in  piu'
locali  tra  loro  distanti  che  non  consentono  la   presenza   di
commissari. Il comitato e' composto da cinque componenti  scelti  tra
professori e ricercatori della scuola o fra personale  amministrativo
dell'ateneo con qualifica dirigenziale o appartenente all'area C.  Il
comitato   ha   compiti   di   controllo   circa    la    regolarita'
dell'espletamento delle prove e segnala eventuali irregolarita'  alla
commissione che assume le relative decisioni. Nel caso di piu' scuole
della stessa tipologia l'esame e' unico; se il numero delle scuole e'
inferiore  a  quattro  la  commissione  e'  integrata  con  un  unico
componente rappresentante delle scuole; se il numero delle scuole  e'
superiore a quattro la commissione e' integrata da un  rappresentante
per ciascuna scuola. 
  2.  E'  nominato  presidente  della  commissione  giudicatrice   il
direttore  della  scuola.  Nel  caso  di  piu'  scuole  della  stessa
tipologia e' nominato presidente della commissione  giudicatrice  uno
dei direttori a rotazione.