Art. 5. 
                         Valutazione titoli 
  1. La commissione ha a disposizione 100 punti, dei quali 60 per  la
valutazione della prova scritta, 15 per la prova pratica,  7  per  il
voto di laurea e 18 per il curriculum degli  studi  universitari.  La
valutazione  del  curriculum  e  del  voto  di  laurea   avviene   in
conformita' ai seguenti criteri: 
    a) voto di laurea - max 7 punti: 
      per voto di laurea inferiore a 100.... punti 0 
      per ciascun punto da 100 a 109........ punti 0,45 
      per i pieni voti assoluti............. punti 6 
      per la lode........................... punti 7 
    b) curriculum - max 18 punti: 
    b.1) esami - max 5 punti. 
  Gli esami utili per la valutazione, in numero di 7, sono scelti dal
Consiglio della scuola tra i corsi integrati in  statuto  e  indicati
nel bando, con punteggio cosi' attribuibile: 
    

    per ogni esame superato con voti
 da 27 a 29/30                                |punti 0,25
    per ogni esame superato con la
 votazione di 30/30                           |punti 0,50
 per ogni esame superato con lode             |punti 0,75
    
    b.2)  qualita'  e  attinenza  della  tesi   alla   tipologia   di
specializzazione - max 7 punti: 
    

    nessuna/scarsa attinenza
 (in base alla qualita)                      |fino a punti 3
    attinenza medio/alta
 (in base alla qualita)                      |fino a punti 7

    
    b.3) attivita' elettive, o equipollenti  certificate  secondo  le
modalita' previste dai singoli atenei/strutture didattiche, attinenti
la tipologia di  specializzazione  svolte  all'interno  del  percorso
formativo del corso di laurea - max 3 punti: 
    

    per ogni attivita' elettiva                  |fino a punti 1
    
    b.4) pubblicazioni a stampa, o lavori in  extenso  che  risultano
accettati da riviste scientifiche attinenti la specializzazione - max
3 punti: 
    

    ogni pubblicazione o lavoro in extenso       |fino a punti 0,50
    
    2.  Non   possono   essere   presi   in   considerazione   lavori
dattiloscritti o in corso di stampa non ancora accettati  da  riviste
scientifiche. Il giudizio relativo ai  punti  b2  e  b3  deve  essere
motivato. Le frazioni di punto non previste nel presente  regolamento
non sono ammesse. 
  3. Sono ammessi alla scuola  di  specializzazione  coloro  che,  in
relazione al numero dei posti  disponibili,  si  siano  collocati  in
posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del  punteggio
complessivo riportato. La  scuola  garantisce  la  comunicazione  dei
risultati entro i 15 giorni successivi alle prove stesse. In caso  di
parita' di punteggio e' ammesso il candidato con  la  media  di  voti
riportati, nei corsi integrati, piu' elevata (fino alla seconda cifra
decimale), in caso di ulteriore parita' viene preso in esame il  voto
di laurea. 
  4. Con il decreto  ministeriale  di  assegnazione  delle  borse  di
studio e'  altresi'  indicata  la  data  di  inizio  delle  attivita'
didattiche delle scuole di specializzazione.