Art. 6.
                  Disposizioni transitorie e finali
  1.  Limitatamente all'anno accademico 2005/2006, in deroga a quanto
previsto  dall'articolo 2, comma 1, possono partecipare al concorso i
laureati   in   medicina   e   chirurgia   che   abbiano   conseguito
l'abilitazione all'esercizio professionale in data anteriore a quella
indicata dal MIUR per l'effettivo inizio dei corsi.
  2.   Il  presente  decreto  sostituisce  il  decreto  del  Ministro
dell'universita'   e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  25
febbraio 2003, n. 99.
  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 6 marzo 2006
                                                 Il Ministro: Moratti

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 2006
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 365
 
          Nota all'art. 6:
              -  Per  il  titolo del decreto ministeriale 25 febbraio
          2003, n. 99, si veda nelle note alle premesse.