Art. 6. Disposizioni transitorie e finali 1. Limitatamente all'anno accademico 2005/2006, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, possono partecipare al concorso i laureati in medicina e chirurgia che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio professionale in data anteriore a quella indicata dal MIUR per l'effettivo inizio dei corsi. 2. Il presente decreto sostituisce il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 25 febbraio 2003, n. 99. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 6 marzo 2006 Il Ministro: Moratti Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 2006 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 365
Nota all'art. 6: - Per il titolo del decreto ministeriale 25 febbraio 2003, n. 99, si veda nelle note alle premesse.