IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
  Vista  la legge 28 novembre 2005, n. 246, recante semplificazione e
riassetto normativo per l'anno 2005;
  Visto,  in  particolare, l'articolo 7 della legge 28 novembre 2005,
n.  246,  recante  delega  al  Governo  per il riassetto normativo in
materia di ordinamento del notariato e degli archivi notarili;
  Visto  l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni;
  Vista  la  legge  16 febbraio  1913, n. 89, recante ordinamento del
notariato e degli archivi notarili;
  Vista  la  legge  6 agosto  1926,  n.  1365,  recante  norme per il
conferimento dei posti notarili;
  Visto   il   regio  decreto  14 novembre  1926,  n.  1953,  recante
disposizioni sul conferimento dei posti di notaro;
  Vista  la  legge  30 aprile  1976,  n.  197, recante disciplina dei
concorsi per trasferimento dei notai;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 19 gennaio 2006;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica resi, rispettivamente, in data
15 marzo 2006 e in data 22 marzo 2006;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
espresso in data 9 febbraio 2006;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 febbraio 2006;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 marzo 2006;
  Sulla  proposta  del  Ministro  della giustizia, di concerto con il
Ministro  per  la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e
delle finanze;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.

    Modifiche all'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89

  1.  All'articolo 5,  primo  comma, della legge 16 febbraio 1913, n.
89, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) i numeri 4° e 5° sono sostituiti dai seguenti:
    «4°  essere fornito della laurea in giurisprudenza o della laurea
specialistica o magistrale in giurisprudenza date o confermate da una
universita'  italiana  o di titolo riconosciuto equipollente ai sensi
della legge 11 luglio 2002, n. 148;
    5°  avere  ottenuto  l'iscrizione  fra  i  praticanti  presso  un
Consiglio notarile ed aver fatto la pratica per diciotto mesi, di cui
almeno  per  un  anno continuativamente dopo la laurea. La pratica si
effettua,  dopo  l'iscrizione  nel registro dei praticanti, presso un
notaro  del  distretto,  designato  dal  praticante, col consenso del
notaro  stesso  e  con  l'approvazione  del  Consiglio.  Su richiesta
dell'interessato  spetta  al  consiglio  notarile la designazione del
notaio  presso  cui  effettuare la pratica. L'iscrizione nel registro
dei praticanti puo' essere ottenuta dopo l'iscrizione all'ultimo anno
del  corso  di  laurea  o  di  laurea  specialistica  o magistrale in
giurisprudenza.  Il  periodo  di  pratica si deve comunque completare
entro  trenta  mesi dall'iscrizione nel suddetto registro. In caso di
scadenza  del  suddetto  termine  il  periodo  effettuato  prima  del
conseguimento  della laurea non e' computato. Il periodo anteriore al
conseguimento  della  laurea  puo'  essere  computato,  ai  fini  del
raggiungimento  dei  diciotto  mesi di pratica, per un massimo di sei
mesi,  indipendentemente  dalla  sua effettiva durata. Per coloro che
sono stati funzionari dell'ordine giudiziario almeno per un anno, per
gli  avvocati in esercizio da almeno un anno, e' richiesta la pratica
per un periodo continuativo di otto mesi;».
    b) dopo il numero 6° e' aggiunto, in fine, il seguente:
    «6°-bis   aver  espletato  per  almeno  centoventi  giorni,  dopo
l'avvenuto  superamento  della  prova  orale, un periodo di tirocinio
obbligatorio  presso  uno  o  piu'  notai, che devono certificarne la
durata.  Tale  periodo  deve  essere  registrato  presso  i  consigli
notarili  dei  distretti in cui viene effettuato. Il candidato notaio
puo'   richiedere  la  designazione  del  notaio  al  presidente  del
consiglio  notarile  del  distretto  nel  quale  e' stato ultimato il
periodo di pratica ovvero puo' espletarlo presso notai dello stesso o
di  altri  distretti,  i  quali  lo  abbiano  designato direttamente.
L'eventuale  periodo  di  coadiutorato  e'  computato quale tirocinio
obbligatorio.».
 
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi   2  e 3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Note alle premesse:

              - L'art.  76  della  Costituzione  regola  la delega al
          Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
          stabilisce   che   essa  non  puo'  avvenire,  se  non  con
          deteminazione  di  principi  e criteri direttivi e soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
              - L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              - La   legge   28   novembre   2005,   n.   246,  reca:
          «Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005».
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 7 della citata legge
          28 novembre 2005, n. 246:
              «Art.  7 (Riassetto normativo in materia di ordinamento
          del notariato e degli archivi notarili). - 1. Il Governo e'
          delegato  ad  adottare, entro un anno dalla data di entrata
          in   vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
          legislativi  per  il  riassetto  e  la  codificazione delle
          disposizioni   vigenti   in   materia  di  ordinamento  del
          notariato  e  degli archivi notarili, secondo i principi, i
          criteri  direttivi  e le procedure di cui all'art. 20 della
          legge  15 marzo  1997,  n.  59, e successive modificazioni,
          nonche'  nel  rispetto  dei  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi:
                a) semplificazione  mediante riordino, aggiornamento,
          accorpamento  o  soppressione  di  adempimenti e formalita'
          previsti  dalla  legge  16 febbraio  1913, n. 89, dal regio
          decreto  10 settembre  1914,  n. 1326, e dalla legislazione
          speciale,  non  piu'  ritenuti  utili,  anche sulla base di
          intervenute  modifiche  nella  legislazione  generale  e in
          quella di settore, in particolare in materia di:
                  1)  redazione  di  atti  pubblici  e  di  scritture
          private  autenticate,  anche  in  lingua  straniera  o  con
          l'intervento   di   soggetti   privi   dell'udito,  muti  o
          sordomuti;
                  2)  nullita' per vizi di forma e sostituzione delle
          nullita',  salvo  che  sussistano  esigenze  di  tutela  di
          interessi  primari,  con sanzioni disciplinari a carico del
          notaio, graduate secondo la gravita' dell'infrazione;
                  3) tirocinio professionale, concorsi, iscrizione al
          ruolo  anche  del  notaio  trasferito, con abolizione della
          cauzione  e sua sostituzione con l'assicurazione e il fondo
          di garanzia di cui alla lettera e), n. 5);
                  4)  determinazione  e regolamentazione delle sedi e
          assistenza  alle  stesse,  permessi  di assenza e nomina di
          delegati e coadiutori;
                  5)   custodia  degli  atti  e  rilascio  di  copie,
          estratti e certificati;
                b) aggiornamento   e  coordinamento  normativo  degli
          ordinamenti  del  consiglio  nazionale  del  notariato, dei
          distretti  notarili,  dei  consigli  distrettuali  e  degli
          archivi notarili;
                c) ricorso generalizzato ai sistemi ed alle procedure
          informatiche,   assicurando   in  ogni  caso  la  certezza,
          sicurezza  e  correttezza  dello svolgimento della funzione
          notarile,  e  attribuzione  al  notaio  della  facolta'  di
          provvedere,  mediante propria certificazione, a rettificare
          inequivocabili  errori di trascrizione di dati preesistenti
          alla redazione dell'atto, fatti salvi i diritti dei terzi;
                d) previsione  che  i  controlli sugli atti notarili,
          compresi  quelli stabiliti dal codice civile, da effettuare
          in  sede di deposito per l'esecuzione di qualsiasi forma di
          pubblicita'  civile e commerciale, abbiano per oggetto solo
          la regolarita' formale degli atti;
                e) revisione dell'ordinamento disciplinare, mediante:
                  1)  istituzione,  a  spese  dei  consigli  notarili
          distrettuali,  di  un  organo  di  disciplina collegiale di
          primo  grado,  regionale  o  interregionale,  costituito da
          notai  e  da  un  magistrato designato dal presidente della
          corte  d'appello  ove  ha  sede l'organo e previsione della
          competenza  della stessa corte d'appello in sede di reclamo
          nel  merito, ove previsto e comunque nei casi di infrazioni
          punite con sanzioni incidenti sull'esercizio della funzione
          notarile;
                  2)  aggiornamento,  coordinamento  e riordino delle
          sanzioni,  con  aumento  di  quelle  pecuniarie all'attuale
          valore della moneta;
                  3)  previsione della sospensione della prescrizione
          in  caso  di  procedimento penale e revisione dell'istituto
          della recidiva;
                  4)   attribuzione   del  potere  di  iniziativa  al
          procuratore  della  Repubblica  della  sede  del notaio, al
          consiglio   notarile   e,   relativamente  alle  infrazioni
          rilevate, al conservatore dell'archivio notarile;
                  5)  previsione  dell'obbligo di assicurazione per i
          danni   cagionati   nell'esercizio  professionale  mediante
          stipula  di  polizza nazionale, individuale o collettiva, e
          costituzione  di  un  fondo  nazionale  di  garanzia per il
          risarcimento  dei  danni  di origine penale non risarcibili
          con  polizza,  con  conferimento al consiglio nazionale del
          notariato di tutte le necessarie e opportune facolta' anche
          per il recupero delle spese a carico dei notai.
              2.  Con  uno o piu' regolamenti, ai sensi dell'art. 17,
          comma 1,  della  legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
          modificazioni, sono emanate, senza nuovi o maggiori oneri a
          carico  della  finanza  pubblica,  norme  di  attuazione ed
          esecuzione dei decreti legislativi di cui al comma 1.».
              - Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo
          1997,  n.  59  (Delega  al  Governo  per il conferimento di
          funzioni  e  compiti  alle  regioni  ed enti locali, per la
          riforma   della   Pubblica   amministrazione   e   per   la
          semplificazione amministrativa):
              «Art.  20.  - 1. Il Governo, sulla base di un programma
          di priorita' di interventi, definito, con deliberazione del
          Consiglio   dei   Ministri,   in  relazione  alle  proposte
          formulate  dai  Ministri  competenti, sentita la Conferenza
          unificata   di  cui  all'art.  8  del  decreto  legislativo
          28 agosto  1997,  n.  281,  entro  la  data  del 30 aprile,
          presenta al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un
          disegno  di  legge  per  la  semplificazione e il riassetto
          normativo,  volto  a  definire,  per l'anno successivo, gli
          indirizzi,   i  criteri,  le  modalita'  e  le  materie  di
          intervento,  anche ai fini della ridefinizione dell'area di
          incidenza delle pubbliche funzioni con particolare riguardo
          all'assetto  delle  competenze dello Stato, delle regioni e
          degli  enti  locali.  In  allegato  al  disegno di legge e'
          presentata  una  relazione  sullo stato di attuazione della
          semplificazione e del riassetto.
              2.  Il  disegno  di  legge  di  cui  al comma 1 prevede
          l'emanazione  di  decreti  legislativi,  relativamente alle
          norme  legislative sostanziali e procedimentali, nonche' di
          regolamenti ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge
          23 agosto  1988, n. 400, e successive modificazioni, per le
          norme regolamentari di competenza dello Stato.
              3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per
          le  singole  materie,  stabiliti  con  la  legge annuale di
          semplificazione  e  riassetto  normativo, l'esercizio delle
          deleghe  legislative  di  cui  ai commi 1 e 2 si attiene ai
          seguenti principi e criteri direttivi:
                a) definizione     del    riassetto    normativo    e
          codificazione   della   normativa   primaria  regolante  la
          materia,  previa  acquisizione  del parere del Consiglio di
          Stato,  reso  nel termine di novanta giorni dal ricevimento
          della    richiesta,   con   determinazione   dei   principi
          fondamentali nelle materie di legislazione concorrente;
                a-bis) coordinamento  formale e sostanziale del testo
          delle   disposizioni   vigenti,   apportando  le  modifiche
          necessarie  per  garantire  la coerenza giuridica, logica e
          sistematica  della  normativa  e per adeguare, aggiornare e
          semplificare il linguaggio normativo;
                b) indicazione  esplicita delle norme abrogate, fatta
          salva  l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni sulla
          legge in generale premesse al codice civile;
                c) indicazione  dei principi generali, in particolare
          per  quanto attiene alla informazione, alla partecipazione,
          al  contraddittorio,  alla  trasparenza  e  pubblicita' che
          regolano   i   procedimenti   amministrativi  ai  quali  si
          attengono  i  regolamenti previsti dal comma 2 del presente
          articolo,  nell'ambito  dei  principi stabiliti dalla legge
          7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
                d) eliminazione   degli   interventi   amministrativi
          autorizzatori  e  delle  misure  di  condizionamento  della
          liberta' contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi
          pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza
          pubblica,   all'amministrazione   della   giustizia,   alla
          regolazione  dei  mercati  e alla tutela della concorrenza,
          alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente,
          all'ordinato    assetto   del   territorio,   alla   tutela
          dell'igiene e della salute pubblica;
                e) sostituzione   degli   atti   di   autorizzazione,
          licenza,  concessione,  nulla  osta, permesso e di consenso
          comunque   denominati   che  non  implichino  esercizio  di
          discrezionalita'  amministrativa  e il cui rilascio dipenda
          dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con
          una  denuncia di inizio di attivita' da presentare da parte
          dell'interessato  all'amministrazione  competente corredata
          dalle  attestazioni  e  dalle  certificazioni eventualmente
          richieste;
                f) determinazione  dei  casi  in  cui  le  domande di
          rilascio  di  un atto di consenso, comunque denominato, che
          non  implichi esercizio di discrezionalita' amministrativa,
          corredate   dalla  documentazione  e  dalle  certificazioni
          relative   alle   caratteristiche   tecniche  o  produttive
          dell'attivita'  da  svolgere,  eventualmente  richieste, si
          considerano  accolte  qualora non venga comunicato apposito
          provvedimento  di  diniego  entro  il  termine  fissato per
          categorie  di  atti  in  relazione  alla  complessita'  del
          procedimento,     con    esclusione,    in    ogni    caso,
          dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;
                g) revisione     e     riduzione    delle    funzioni
          amministrative non direttamente rivolte:
                  1)  alla  regolazione  ai  fini dell'incentivazione
          della concorrenza;
                  2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di
          esclusivita', anche alla luce della normativa comunitaria;
                  3)  alla  eliminazione  dei  limiti  all'accesso  e
          all'esercizio delle attivita' economiche e lavorative;
                  4)    alla   protezione   di   interessi   primari,
          costituzionalmente  rilevanti,  per  la realizzazione della
          solidarieta' sociale;
                  5)  alla  tutela  dell'identita'  e  della qualita'
          della    produzione   tipica   e   tradizionale   e   della
          professionalita';
                h) promozione degli interventi di autoregolazione per
          standard  qualitativi e delle certificazioni di conformita'
          da  parte  delle  categorie  produttive, sotto la vigilanza
          pubblica  o  di  organismi indipendenti, anche privati, che
          accertino  e  garantiscano  la  qualita'  delle  fasi delle
          attivita'  economiche e professionali, nonche' dei processi
          produttivi e dei prodotti o dei servizi;
                i) per  le  ipotesi  per  le  quali  sono soppressi i
          poteri  amministrativi  autorizzatori o ridotte le funzioni
          pubbliche   condizionanti   l'esercizio   delle   attivita'
          private,     previsione     dell'autoconformazione    degli
          interessati  a  modelli di regolazione, nonche' di adeguati
          strumenti  di verifica e controllo successivi. I modelli di
          regolazione    vengono   definiti   dalle   amministrazioni
          competenti    in    relazione    all'incentivazione   della
          concorrenzialita',  alla riduzione dei costi privati per il
          rispetto   dei   parametri   di  pubblico  interesse,  alla
          flessibilita'  dell'adeguamento  dei  parametri stessi alle
          esigenze manifestatesi nel settore regolato;
                l) attribuzione   delle  funzioni  amministrative  ai
          comuni,  salvo  il  conferimento  di  funzioni  a province,
          citta'   metropolitane,   regioni   e   Stato  al  fine  di
          assicurarne  l'esercizio  unitario  in  base ai principi di
          sussidiarieta',     differenziazione     e     adeguatezza;
          determinazione  dei  principi  fondamentali di attribuzione
          delle  funzioni  secondo  gli stessi criteri da parte delle
          regioni    nelle    materie   di   competenza   legislativa
          concorrente;
                m) definizione    dei    criteri    di    adeguamento
          dell'organizzazione   amministrativa   alle   modalita'  di
          esercizio delle funzioni di cui al presente comma;
                n) indicazione  esplicita dell'autorita' competente a
          ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative,
          ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
              3-bis.   Il   Governo,   nelle  materie  di  competenza
          esclusiva    dello   Stato,   completa   il   processo   di
          codificazione   di   ciascuna   materia   emanando,   anche
          contestualmente  al  decreto  legislativo di riassetto, una
          raccolta  organica  delle  norme regolamentari regolanti la
          medesima  materia,  se  del  caso  adeguandole  alla  nuova
          disciplina  di livello primario e semplificandole secondo i
          criteri di cui ai successivi commi.
              4.  I  decreti  legislativi  e  i regolamenti di cui al
          comma 2,  emanati sulla base della legge di semplificazione
          e  riassetto  normativo  annuale,  per  quanto  concerne le
          funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti
          principi:
                a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e
          di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
          strumentali,  in  modo  da  ridurre  il  numero  delle fasi
          procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
          riordinando  le  competenze  degli  uffici,  accorpando  le
          funzioni  per  settori omogenei, sopprimendo gli organi che
          risultino  superflui e costituendo centri interservizi dove
          ricollocare   il   personale   degli   organi  soppressi  e
          raggruppare  competenze  diverse  ma confluenti in un'unica
          procedura,  nel  rispetto dei principi generali indicati ai
          sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate
          alle regioni;
                b) riduzione  dei  termini  per  la  conclusione  dei
          procedimenti  e  uniformazione  dei  tempi  di  conclusione
          previsti per procedimenti tra loro analoghi;
                c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
          tipo  che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni o
          presso diversi uffici della medesima amministrazione;
                d) riduzione     del     numero    di    procedimenti
          amministrativi  e  accorpamento  dei  procedimenti  che  si
          riferiscono alla medesima attivita';
                e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
          spesa   e   contabili,   anche   mediante   l'adozione   di
          disposizioni  che  prevedano termini perentori, prorogabili
          per   una   sola   volta,   per  le  fasi  di  integrazione
          dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i
          provvedimenti si intendono adottati;
                f) aggiornamento  delle procedure, prevedendo la piu'
          estesa    e   ottimale   utilizzazione   delle   tecnologie
          dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti
          con i destinatari dell'azione amministrativa;
                f-bis) generale  possibilita' di utilizzare, da parte
          delle  amministrazioni  e dei soggetti a queste equiparati,
          strumenti  di  diritto  privato,  salvo che nelle materie o
          nelle fattispecie nelle quali l'interesse pubblico non puo'
          essere perseguito senza l'esercizio di poteri autoritativi;
                f-ter) conformazione  ai  principi di sussidiarieta',
          differenziazione  e  adeguatezza,  nella ripartizione delle
          attribuzioni   e   competenze   tra   i   diversi  soggetti
          istituzionali,   nella   istituzione  di  sedi  stabili  di
          concertazione  e  nei rapporti tra i soggetti istituzionali
          ed    i    soggetti    interessati,   secondo   i   criteri
          dell'autonomia,    della    leale   collaborazione,   della
          responsabilita' e della tutela dell'affidamento;
                f-quater) riconduzione  delle intese, degli accordi e
          degli  atti equiparabili comunque denominati, nonche' delle
          conferenze  di  servizi,  previste dalle normative vigenti,
          aventi  il  carattere  della  ripetitivita',  ad uno o piu'
          schemi  base  o  modelli di riferimento nei quali, ai sensi
          degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990,
          n.  241,  e  successive  modificazioni,  siano stabilite le
          responsabilita',   le   modalita'   di   attuazione   e  le
          conseguenze degli eventuali inadempimenti;
                f-quinquies) avvalimento   di   uffici   e  strutture
          tecniche  e  amministrative  pubbliche  da  parte  di altre
          pubbliche  amministrazioni,  sulla base di accordi conclusi
          ai  sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
          successive modificazioni.
              5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati
          su  proposta  del  Ministro  competente, di concerto con il
          Presidente  del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la
          funzione  pubblica,  con  i  Ministri  interessati e con il
          Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione
          del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
          decreto    legislativo    28 agosto   1997,   n.   281,   e
          successivamente,  dei pareri delle Commissioni parlamentari
          competenti  che  sono  resi  entro  il  termine di sessanta
          giorni dal ricevimento della richiesta.
              6.  I  regolamenti  di  cui al comma 2 sono emanati con
          decreto    del    Presidente   della   Repubblica,   previa
          deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, su proposta del
          Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la
          funzione  pubblica, di concerto con il Ministro competente,
          previa  acquisizione  del parere della Conferenza unificata
          di  cui  all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
          n.  281,  quando  siano coinvolti interessi delle regioni e
          delle  autonomie  locali, del parere del Consiglio di Stato
          nonche' delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri
          della  Conferenza  unificata  e del Consiglio di Stato sono
          resi  entro  novanta  giorni  dalla richiesta; quello delle
          Commissioni   parlamentari   e'  reso,  successivamente  ai
          precedenti,  entro  sessanta giorni dalla richiesta. Per la
          predisposizione  degli  schemi di regolamento la Presidenza
          del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche
          su  richiesta  del  Ministro  competente,  riunioni  tra le
          amministrazioni  interessate. Decorsi sessanta giorni dalla
          richiesta   di  parere  alle  Commissioni  parlamentari,  i
          regolamenti possono essere comunque emanati.
              7.   I   regolamenti   di   cui  al  comma 2,  ove  non
          diversamente  previsto  dai decreti legislativi, entrano in
          vigore  il  quindicesimo  giorno successivo alla data della
          loro  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale. Con effetto
          dalla  stessa  data sono abrogate le norme, anche di legge,
          regolatrici dei procedimenti.
              8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre
          ai  principi  di  cui  al  comma 4,  ai  seguenti criteri e
          principi:
                a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
          amministrativi  di  funzioni  anche  decisionali,  che  non
          richiedono, in ragione della loro specificita', l'esercizio
          in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
          con  conferenze  di  servizi o con interventi, nei relativi
          procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
                b) individuazione   delle   responsabilita'  e  delle
          procedure di verifica e controllo;
                c) soppressione  dei  procedimenti  che risultino non
          piu'   rispondenti   alle   finalita'   e   agli  obiettivi
          fondamentali  definiti  dalla legislazione di settore o che
          risultino    in   contrasto   con   i   principi   generali
          dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
                d) soppressione  dei procedimenti che comportino, per
          l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati dei
          benefici  conseguibili,  anche  attraverso  la sostituzione
          dell'attivita'   amministrativa   diretta   con   forme  di
          autoregolamentazione    da    parte    degli   interessati,
          prevedendone comunque forme di controllo;
                e) adeguamento   della   disciplina   sostanziale   e
          procedimentale  dell'attivita'  e degli atti amministrativi
          ai  principi della normativa comunitaria, anche sostituendo
          al regime concessorio quello autorizzatorio;
                f) soppressione  dei  procedimenti  che derogano alla
          normativa procedimentale di carattere generale, qualora non
          sussistano  piu'  le ragioni che giustifichino una difforme
          disciplina settoriale;
                g) regolazione,  ove  possibile, di tutti gli aspetti
          organizzativi e di tutte le fasi del procedimento.
              8-bis.  Il Governo verifica la coerenza degli obiettivi
          di  semplificazione  e di qualita' della regolazione con la
          definizione  della  posizione italiana da sostenere in sede
          di  Unione  europea  nella  fase  di  predisposizione della
          normativa  comunitaria,  ai  sensi  dell'art. 3 del decreto
          legislativo   30 luglio   1999,   n.   303.   Assicura   la
          partecipazione  italiana  ai programmi di semplificazione e
          di miglioramento della qualita' della regolazione interna e
          a livello europeo.
              9.  I  Ministeri sono titolari del potere di iniziativa
          della  semplificazione  e  del  riassetto  normativo  nelle
          materie  di  loro  competenza,  fatti  salvi  i  poteri  di
          indirizzo  e  coordinamento  della Presidenza del Consiglio
          dei   Ministri,   che   garantisce  anche  l'uniformita'  e
          l'omogeneita'    degli    interventi    di    riassetto   e
          semplificazione.  La  Presidenza del Consiglio dei Ministri
          garantisce,   in  caso  di  inerzia  delle  amministrazioni
          competenti,   l'attivazione  di  specifiche  iniziative  di
          semplificazione e di riassetto normativo.
              10.  Gli organi responsabili di direzione politica e di
          amministrazione   attiva   individuano   forme  stabili  di
          consultazione  e  di partecipazione delle organizzazioni di
          rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di
          rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e
          di semplificazione.
              11.   I   servizi   di   controllo   interno   compiono
          accertamenti  sugli  effetti prodotti dalle norme contenute
          nei  regolamenti  di semplificazione e di accelerazione dei
          procedimenti    amministrativi    e    possono    formulare
          osservazioni  e proporre suggerimenti per la modifica delle
          norme   stesse   e   per   il   miglioramento   dell'azione
          amministrativa.».
              - La  legge 16 febbraio 1913, n. 89, reca: «Ordinamento
          del notariato e degli archivi notarili».
              - La  legge 6 agosto 1926, n. 1365, reca: «Norme per il
          conferimento dei posti notarili».
              - Il  regio  decreto  14 novembre  1926, n. 1953, reca:
          «Disposizioni sul conferimento dei posti di notaro».
              - La  legge  30 aprile  1976, n. 197, reca: «Disciplina
          dei concorsi per trasferimento dei notai».

          Nota all'art. 1:
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 5 della citata legge
          16 febbraio  1913, n. 89, cosi' come modificato dal decreto
          legislativo qui pubblicato:
              «Art.   5.  -  Per  ottenere  la  nomina  a  notaro  e'
          necessario:
                1°  essere  cittadino  italiano  o  di un altro Stato
          membro  dell'Unione europea ed aver compiuto l'eta' di anni
          21;
                2°  essere  di  moralita'  e  di  condotta sotto ogni
          rapporto incen-surate;
                3°  non aver subito condanna per un reato non colposo
          punito  con  pena  non  inferiore  nel  minimo  a sei mesi,
          ancorche'  sia  stata  inflitta  una pena di durata minore;
          l'esercizio  dell'azione  penale per uno dei predetti reati
          comporta  la  sospensione  della  iscrizione  nel ruolo dei
          notai  sino  al  definitivo  proscioglimento  o  sino  alla
          declaratoria di estinzione del reato;
                4°  essere  fornito  della laurea in giurisprudenza o
          della  laurea  specialistica o magistrale in giurisprudenza
          date  o  confermate da una universita' italiana o di titolo
          riconosciuto  equipollente  ai  sensi della legge 11 luglio
          2002, n. 148;
                5°  avere  ottenuto  l'iscrizione  fra  i  praticanti
          presso  un  Consiglio notarile ed aver fatto la pratica per
          diciotto  mesi, di cui almeno per un anno continuativamente
          dopo  la  laurea. La pratica si effettua, dopo l'iscrizione
          nel   registro   dei   praticanti,  presso  un  notaro  del
          distretto,  designato  dal  praticante,  col  consenso  del
          notaro  stesso  e  con  l'approvazione  del  Consiglio.  Su
          richiesta  dell'interessato spetta al consiglio notarile la
          designazione  del  notaio presso cui effettuare la pratica.
          L'iscrizione   nel  registro  dei  praticanti  puo'  essere
          ottenuta  dopo  l'iscrizione  all'ultimo  anno del corso di
          laurea   o   di   laurea   specialistica  o  magistrale  in
          giurisprudenza.  Il  periodo  di  pratica  si deve comunque
          completare  entro  trenta mesi dall'iscrizione nel suddetto
          registro.  In  caso  di  scadenza  del  suddetto termine il
          periodo effettuato prima del conseguimento della laurea non
          e'  computato.  Il periodo anteriore al conseguimento della
          laurea  puo'  essere  computato, ai fini del raggiungimento
          dei  diciotto  mesi di pratica, per un massimo di sei mesi,
          indipendentemente  dalla  sua  effettiva durata. Per coloro
          che  sono  stati  funzionari dell'ordine giudiziario almeno
          per  un  anno,  per  gli avvocati in esercizio da almeno un
          anno,  e'  richiesta la pratica per un periodo continuativo
          di otto mesi;
                6°  avere  sostenuto  con  approvazione  un  esame di
          idoneita', dopo compiuta la pratica notarile.
                6°-bis  aver  espletato per almeno centoventi giorni,
          dopo  l'avvenuto  superamento della prova orale, un periodo
          di  tirocinio  obbligatorio  presso  uno  o piu' notai, che
          devono  certificarne  la  durata.  Tale periodo deve essere
          registrato  presso i consigli notarili dei distretti in cui
          viene  effettuato.  Il  candidato notaio puo' richiedere la
          designazione   del   notaio  al  presidente  del  consiglio
          notarile  del  distretto  nel  quale  e'  stato ultimato il
          periodo  di  pratica  ovvero  puo'  espletarlo presso notai
          dello  stesso  o  di  altri  distretti,  i quali lo abbiano
          designato direttamente. L'eventuale periodo di coadiutorato
          e' mputato quale tirocinio obbligatorio.
              I  requisiti  di  cui  ai  numeri  4°  e  5°  del primo
          comma possono essere sostituiti dal possesso del decreto di
          riconoscimento  professionale  emanato  in applicazione del
          decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.».