Art. 10
                   Funzionamento della commissione

  1.  Compiute le operazioni previste nell'articolo 9, la commissione
e' convocata nel termine di giorni quindici per avviare le operazioni
di correzione degli elaborati.
  2.  La  commissione,  prima  di iniziare la correzione, definisce i
criteri  che  regolano  la  valutazione degli elaborati e l'ordine di
correzione delle prove stesse.
  3.   Il   presidente,  sentito  il  vicepresidente,  stabilisce  il
calendario delle riunioni.
  4.  Il presidente organizza la commissione in due sottocommissioni,
nella composizione prevista dall'articolo 5, comma 5, di cui la prima
presieduta da lui e la seconda dal vice presidente.
  5.  Ciascuna  sottocommissione procede alla valutazione delle prove
scritte con cadenza di almeno sei sedute alla settimana, ognuna delle
quali deve avere una durata non inferiore a quattro ore.
  6.   E'   compito   del  presidente  assicurare  all'interno  delle
sottocommissioni   che   procedono  alla  correzione,  una  periodica
variazione   dei   componenti,   compatibilmente   con   le  esigenze
organizzative.
  7. Allo scopo di garantire omogeneita' di valutazioni il presidente
ha  facolta'  di convocare riunioni plenarie o sedute allargate della
commissione in modo che possano assistere alla correzione anche altri
commissari  che,  nell'occasione,  non  hanno  diritto  di  voto e di
intervento.
  8.  Verificata  la  integrita'  dei pieghi e delle singole buste il
segretario,  all'atto  dell'apertura di queste, appone immediatamente
sulle tre buste contenenti gli elaborati il numero gia' segnato sulla
busta grande. Lo stesso numero sara' poi trascritto, appena aperta la
busta  contenente  il  lavoro,  sia  in  testa  al  foglio o ai fogli
relativi,  sia  sulla  busta  piccola  contenente  il  cartoncino  di
identificazione.
  9.  Qualora  la  commissione  abbia fondate ragioni di ritenere che
qualche  scritto  sia,  in  tutto o in parte, copiato da altro lavoro
ovvero  da  altra  fonte,  annulla  l'esame  del  candidato  al quale
appartiene tale scritto.
  10. Deve essere pure annullato l'esame dei concorrenti che comunque
si siano fatti riconoscere.
  11.  Al  fine  di  garantire  la  celerita'  dei lavori, la mancata
partecipazione, anche se giustificata, di un commissario a due sedute
consecutive  della commissione, qualora abbia causato il rinvio delle
sedute stesse, costituisce motivo per la revoca della nomina.
  12. Il mancato rispetto delle modalita' di cui al presente articolo
e  di  cui  all'articolo  8  costituisce  motivo  per  la  revoca del
presidente e del vice presidente dall'incarico.