Art. 11. 
 
                   Correzione delle prove scritte 
 
  1.  La   sottocommissione   di   cui   all'articolo   10   procede,
collegialmente e nella medesima seduta,  alla  lettura  dei  temi  di
ciascun candidato, al fine di esprimere un  giudizio  complessivo  di
idoneita' per l'ammissione alla prova orale. 
  2. Salvo il caso di cui al comma 7, ultimata  la  lettura  dei  tre
elaborati, la sottocommissione delibera a maggioranza se il candidato
merita l'idoneita'. 
  3. Il giudizio di idoneita' comporta l'attribuzione del voto minimo
di trentacinque punti a ciascuna delle tre prove scritte. 
  4. In caso di idoneita', la sottocommissione assegna,  in  base  ai
voti di ciascun commissario, il punteggio complessivo da attribuire a
ciascuna prova scritta fino ad un massimo di punti cinquanta. A  tale
fine, ciascun commissario dispone di un voto da zero a tre punti. 
  5. Il giudizio di  non  idoneita'  e'  motivato.  Nel  giudizio  di
idoneita' il punteggio vale motivazione. 
  6. Il segretario annota la votazione complessiva o la  motivazione,
facendola risultare dal processo verbale, per ciascun elaborato. 
  7. Nel caso in cui dalla lettura del primo o del secondo  elaborato
emergono nullita' o gravi insufficienze, secondo i  criteri  definiti
dalla  commissione,  ai  sensi  dell'articolo   10,   comma   2,   la
sottocommissione dichiara non idoneo  il  candidato  senza  procedere
alla lettura degli elaborati successivi.