Art. 11. Correzione delle prove scritte 1. La sottocommissione di cui all'articolo 10 procede, collegialmente e nella medesima seduta, alla lettura dei temi di ciascun candidato, al fine di esprimere un giudizio complessivo di idoneita' per l'ammissione alla prova orale. 2. Salvo il caso di cui al comma 7, ultimata la lettura dei tre elaborati, la sottocommissione delibera a maggioranza se il candidato merita l'idoneita'. 3. Il giudizio di idoneita' comporta l'attribuzione del voto minimo di trentacinque punti a ciascuna delle tre prove scritte. 4. In caso di idoneita', la sottocommissione assegna, in base ai voti di ciascun commissario, il punteggio complessivo da attribuire a ciascuna prova scritta fino ad un massimo di punti cinquanta. A tale fine, ciascun commissario dispone di un voto da zero a tre punti. 5. Il giudizio di non idoneita' e' motivato. Nel giudizio di idoneita' il punteggio vale motivazione. 6. Il segretario annota la votazione complessiva o la motivazione, facendola risultare dal processo verbale, per ciascun elaborato. 7. Nel caso in cui dalla lettura del primo o del secondo elaborato emergono nullita' o gravi insufficienze, secondo i criteri definiti dalla commissione, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, la sottocommissione dichiara non idoneo il candidato senza procedere alla lettura degli elaborati successivi.