Art. 12.

                    Svolgimento delle prove orali

  1.  La commissione del concorso per notaio, prima dell'inizio delle
prove orali, definisce i criteri di valutazione delle prove.
  2. L'esame orale e' pubblico.
  3.  Il presidente, in ogni seduta, indica le materie su cui ciascun
commissario interroga i candidati, restando ferma la facolta' di ogni
membro della sottocommissione di intervenire su qualunque materia.
  4.  La  sottocommissione,  terminata la prova orale di ogni singolo
candidato,  assegna,  in  base  ai  voti  di  ciascun commissario, il
punteggio  fino  ad un massimo di cinquanta punti a ciascun gruppo di
materie.  A tale fine, ciascun commissario dispone di un voto da zero
a  dieci  punti. Per il superamento della prova orale e' richiesto un
punteggio minimo di trentacinque punti per ciascun gruppo di materie.
  5.  La  mancata  approvazione  e' motivata. Nel caso di valutazione
positiva il punteggio vale motivazione.
  6.  Il  segretario annota la votazione o la motivazione per ciascun
gruppo di materie, facendola risultare dal processo verbale.