Art. 15. Abrogazioni 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti norme: a) l'articolo 1 del regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728; b) gli articoli 13, 14, primo comma, 15, 16, 17, 19, ottavo comma, 22, 24 e 25 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953; c) il numero 22 dell'allegato A della legge 24 novembre 2000, n. 340.
Note all'art. 15: - Si riporta il testo degli articoli 14 e 19 del citato regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, come modificati dal decreto legislativo qui pubblicato: «Art. 14. - Il Ministro designa inoltre, per le funzioni di segreteria, un coordinatore ed un supplente tra i magistrati trattenuti al Ministero della giustizia e personale amministrativo di area C, come delineata dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri del 16 febbraio 1999, dipendente dell'Amministrazione centrale.». «Art. 19. - Al candidato sono consegnate in ciascuno dei giorni di esame due buste di eguale colore, una grande munita di un tagliando con numero progressivo ed una piccola contenente un cartoncino bianco. Sul tagliando deve essere scritto il numero corrispondente a quello segnato sulla tessera di riconoscimento inviata al candidato. Le buste residue, oltre quelle consegnate ai candidati sono chiuse in piego suggellato con il bollo dell'ufficio. Sul piego appongono la firma il presidente o chi ne fa le veci, un componente della Commissione ed il segretario. Detto piego non puo' essere aperto se non per trarne le buste da consegnare eventualmente ai candidati che le richiedono in sostituzione di buste deteriorate che devono essere restituite. In tal caso le buste residue comprese quelle deteriorate sono chiuse in altro piego suggellato e firmato come e' stabilito dal precedente comma secondo. Il numero di dette buste deve corrispondere alla differenza fra il numero delle buste rimesse al presidente in ciascun giorno delle prove e quelle consegnate ai candidati. Il candidato, dopo svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione ne' altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta piu' grande. Scrive il proprio nome, cognome, e paternita' nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone quindi anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente od a chi ne fa le veci, esibendo la tessera di riconoscimento. Il presidente, o chi ne fa le veci, dopo aver accertato che il numero segnato sul tagliando corrisponde a quello della tessera, appone oltre la data la sua firma trasversalmente sulle buste in modo che vi resti compreso il lembo di chiusura e la restante parte della busta stessa. Al termine di ogni giorno tutte le buste sono raccolte in uno o piu' pieghi suggellati, che vengono firmati dal presidente, da un membro della Commissione e da uno dei segretari. Tutte le buste debitamente numerate sono poi raccolte in piego suggellato con le stesse formalita' indicate nel secondo comma. Di tutto quanto sopra e' disposto, come pure di tutto quanto avviene durante lo svolgimento delle prove, viene redatto processo verbale sottoscritto dal presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario.». - Il numero 22 dell'allegato A della legge 24 novembre 2000, n. 340 «Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - legge di semplificazione 1999» abrogato dal decreto legislativo qui pubblicato recava: «22. Procedimento per la nomina del coadiutore del notaio.».