Art. 15.

                             Abrogazioni

  1.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto sono
abrogate le seguenti norme:
    a) l'articolo 1 del regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728;
    b) gli  articoli 13,  14,  primo  comma,  15,  16, 17, 19, ottavo
comma, 22, 24 e 25 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953;
    c) il  numero 22 dell'allegato A della legge 24 novembre 2000, n.
340.
 
          Note all'art. 15:
              - Si riporta il testo degli articoli 14 e 19 del citato
          regio  decreto  14 novembre  1926, n. 1953, come modificati
          dal decreto legislativo qui pubblicato:
              «Art.  14.  -  Il  Ministro  designa  inoltre,  per  le
          funzioni di segreteria, un coordinatore ed un supplente tra
          i  magistrati  trattenuti  al  Ministero  della giustizia e
          personale  amministrativo  di  area  C,  come delineata dal
          contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  del  comparto
          Ministeri      del     16 febbraio     1999,     dipendente
          dell'Amministrazione centrale.».
              «Art.  19.  -  Al candidato sono consegnate in ciascuno
          dei  giorni di esame due buste di eguale colore, una grande
          munita  di  un  tagliando  con  numero  progressivo  ed una
          piccola contenente un cartoncino bianco. Sul tagliando deve
          essere  scritto  il  numero corrispondente a quello segnato
          sulla tessera di riconoscimento inviata al candidato.
              Le  buste residue, oltre quelle consegnate ai candidati
          sono  chiuse in piego suggellato con il bollo dell'ufficio.
          Sul  piego  appongono la firma il presidente o chi ne fa le
          veci, un componente della Commissione ed il segretario.
              Detto piego non puo' essere aperto se non per trarne le
          buste  da  consegnare  eventualmente  ai  candidati  che le
          richiedono  in sostituzione di buste deteriorate che devono
          essere  restituite.  In  tal caso le buste residue comprese
          quelle  deteriorate sono chiuse in altro piego suggellato e
          firmato come e' stabilito dal precedente comma secondo.
              Il  numero  di  dette  buste  deve  corrispondere  alla
          differenza  fra il numero delle buste rimesse al presidente
          in  ciascun  giorno  delle  prove  e  quelle  consegnate ai
          candidati.
              Il  candidato,  dopo  svolto  il  tema,  senza  apporvi
          sottoscrizione  ne' altro contrassegno, mette il foglio o i
          fogli  nella  busta  piu'  grande.  Scrive il proprio nome,
          cognome,  e  paternita'  nel  cartoncino  e lo chiude nella
          busta  piccola.  Pone  quindi  anche la busta piccola nella
          grande che richiude e consegna al presidente od a chi ne fa
          le veci, esibendo la tessera di riconoscimento.
              Il presidente, o chi ne fa le veci, dopo aver accertato
          che  il  numero  segnato sul tagliando corrisponde a quello
          della   tessera,   appone   oltre  la  data  la  sua  firma
          trasversalmente  sulle  buste in modo che vi resti compreso
          il  lembo  di  chiusura  e  la  restante  parte della busta
          stessa.
              Al  termine di ogni giorno tutte le buste sono raccolte
          in  uno  o  piu' pieghi suggellati, che vengono firmati dal
          presidente,  da  un  membro  della Commissione e da uno dei
          segretari.
              Tutte  le  buste debitamente numerate sono poi raccolte
          in  piego  suggellato con le stesse formalita' indicate nel
          secondo comma.
              Di  tutto  quanto sopra e' disposto, come pure di tutto
          quanto  avviene  durante  lo svolgimento delle prove, viene
          redatto  processo  verbale sottoscritto dal presidente o da
          chi ne fa le veci e dal segretario.».
              - Il  numero 22 dell'allegato A della legge 24 novembre
          2000,  n. 340 «Disposizioni per la delegificazione di norme
          e  per  la semplificazione di procedimenti amministrativi -
          legge   di   semplificazione  1999»  abrogato  dal  decreto
          legislativo qui pubblicato recava:
              «22.  Procedimento  per  la  nomina  del coadiutore del
          notaio.».