Art. 16.

                      Disposizione transitoria

  1. Il diritto di cui al comma 5-bis dell'articolo 5-bis della legge
16 febbraio 1913, n. 89, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, e'
riconosciuto  anche  a  coloro  che  hanno superato l'ultima prova di
preselezione  informatica  tenutasi  prima  della  data di entrata in
vigore del presente decreto.
  2. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11,  12,  13, comma 1, e 15 si applicano con decorrenza dalla data di
emanazione del prossimo bando di concorso per la nomina a notaio.
 
          Nota all'art. 16:
              - Per  il  testo  dell'art.  5-bis  della  citata legge
          16 febbraio 1913, n. 89, vedi note all'art. 2.